Il Tas all'Uefa: «Incapaci di fornire prove contro il City»

Perché il Manchester City non è stato escluso per due anni dalle coppe europee, come aveva stabilito la Uefa con la sentenza del febbraio 2020 per presunta…

Mansour governo Emirati Arabi

Perché il Manchester City non è stato escluso per due anni dalle coppe europee, come aveva stabilito la Uefa con la sentenza del febbraio 2020 per presunta violazioni delle regole del Fair Play Finanziario?

Dopo la pubblicazione il 13 luglio 2020 della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, cui il club inglese si era appellato, che ha depotenziato la sentenza della Uefa, annullando la squalifica, oggi sono state depositate le motivazioni ufficiali alla base del giudizio del TAS.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – Le motivazioni del TAS

Assolto per insufficienza di prove. O meglio, perché l’Uefa non è riuscita a produrre le prove necessarie per supportare le accuse. Su questo si basa la decisione del TAS che ha accolto il ricorso del Manchester City contro l’esclusione per due anni dalle coppe per le violazioni riguardo il Fair Play Finanziario. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso noto le motivazioni che hanno portato all’accoglimento dell’appello, analizzate da Calcio e Finanza: tutto ruota intorno alle mancanze dell’Uefa, incapace, a giudizio del Collegio arbitrale di mettere sul tavolo prove schiaccianti.

Secondo il TAS, infatti, non sono bastate le email trafugate dall’hacker portoghese, Rui Pinto, e pubblicate sul sito Football Leaks, nella quale si sosteneva che il Manchester City e avesse violato le norme del Fair Play Finanziario attraverso artifici contabili, prevalentemente tramite sponsorizzazioni “gonfiate” con parti correlate. Oltre al fatto che molte delle accuse siano cadute in prescrizione.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – Le accuse della Uefa

Sono due in particolare, si legge nelle motivazioni, i contratti oggetto dell’indagine: quello tra il City ed Etisalat (la società di telecomunicazione di Abu Dhabi) e quello tra il club inglese ed Etihad. In particolare, Etihad ha versato oltre 220 milioni di sterline come sponsorizzazione tra il 2012/13 e il 2015/16, mentre il valore della sponsorizzazione con Etisalat non è stato reso noto.

Secondo l’accusa dell’Uefa, basata in sostanza solo sulle email di Football Leaks, l’85% del valore di queste sponsorizzazioni venivano in realtà versato direttamente dall’Abu Dhabi United Group Investment & Development, società di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed tramite il quale nel 2008 ha acquistato il Manchester City.

Una accusa che aveva portato l’Uefa a comminare al City una squalifica di due anni dalle coppe, in aggiunta ad una multa da 30 milioni di euro. L’accusa, quindi, era quella di nascondere versamenti da parte della proprietà come sponsorizzazioni.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – La difesa del City

La difesa del Manchester City davanti al TAS si è basata, tra le altre cose, sul fatto che si tratti di accuse false, in base alle testimonianze e alle “prove fattuali” presentate dal club, oltre al fatto che i “documenti ottenuti illegalmente non forniscano basi fattuali adeguati per la decisione” dell’Uefa e che le accuse fossero tutte cadute in prescrizione. Tra gli altri, il City ha chiamato a testimoniare anche James Hogan, ex presidente e Ceo di Etihad.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – Le email di Football Leaks ammesse come prove

Il TAS è stato chiamato a rispondere innanzitutto sull’ammissibilità o meno delle email ottenute tramite Football Leaks: nonostante il Tribunale portoghese avesse definito Rui Pinto “un ricattatore” più che un informatore e che i documenti ottenuti tramite l’hacking non potessero essere usati contro le vittime, secondo la Legge svizzera le prove ottenute illegalmente “possono essere utilizzate “nel caso in cui prevalga l’interesse di trovare la verità”.

Il TAS, inoltre, sottolinea come che “prevalga l’interesse pubblico per quanto riguarda il caso del City rispetto all’interesse nello scoraggiare le persone da svolgere attività illegale come l’hacking”, anche considerando che l’Uefa non è stata coinvolta nell’hackeraggio e che il contenuto delle mail sia stato reso pubblico.

Passando all’accusa in quanto tale, stabilito che tutte le accuse precedenti al 15 marzo 2014 siano cadute in prescrizione e che restino quindi solo le accuse relative alle sponsorizzazioni di Etihad nelle stagioni 13/14 e 15/16, il Tas sottolinea innanzitutto che è l’Uefa a dover sostenere il fardello di stabilire che il Manchester City ha commesso le violazioni di cui è accusato. Il Tribunale sottolinea che “le email di Football Leaks non sono da sole prove sufficienti a supportare l’accusa secondo cui il City abbia comunicato all’Uefa informazioni errate nascondendo versamenti di capitale come sponsorizzazioni”. Servirebbero, infatti, in contemporanea anche prove relative a contabilità e transazioni “altrimenti non è possibile stabilire se i fatti contenuti nelle email siano stati effettivamente realizzati”.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – Secondo il TAS le prove non sono sufficienti

Manca, in sostanza, quello che il TAS definisce come “il tassello mancante all’interno del puzzle”. La maggior parte dei componenti del collegio arbitrale del TAS “ritiene che si presume che gli accordi di sponsorizzazione di Etihad siano negoziati al valore equo e che il Manchester City, Sua Altezza Sceicco Mansour, Abu Dhabi Group ed Etihad non siano considerati parti correlate”.

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“Non esistono prove sufficienti per dimostrare che sono stati effettivamente presi accordi” tra le varie parti oppure che lo Sceicco o l’Abu Dhabi Group abbiano “finanziato direttamente parte degli obblighi di sponsorizzazione di Etihad”, anche perché non è stato stabilito alcun collegamento tra le società dello Sceicco e la compagnia aerea. Secondo il Collegio arbitrale, inoltre, non c’è certezza che gli accordi discussi nelle email di Football Leaks sia stato effettivamente eseguito, sulla base degli elementi di prova forniti, in particolare le dichiarazioni dei testimoni davanti alla Camera giudiziarie, le lettere rilasciate dai dirigenti dell’Etihad e le prove contabili fornite dall’MCFC”.

“Sulla base delle prove fornite a tale proposito, la maggioranza del Collegio arbitrale non è inoltre convinta del fatto che i contributi di sponsorizzazione versati da Etihad a MCFC siano stati procurati dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group tramite terze parti non identificate”.

“La possibilità teorica che ciò possa essere accaduto non può certamente essere esclusa, ma non è questo il ragionamento da applicare. Piuttosto, spettava all’Uefa dimostrare pienamente che lo Sceicco e/o l’Abu Dhabi Group abbiano effettivamente inviato fondi a Etihad attraverso terzi parti, e il Collegio arbitrale ha ritenuto che la UEFA non sia riuscito a farlo. Di conseguenza, la maggioranza del Collegio arbitrale non è convinta che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavo da sponsorizzazione attraverso Etihad”.

Perché il Manchester City non è stato escluso dalle coppe – Le conclusioni del TAS

In definitiva, il Collegio arbitrale del Tas è giunto, tra le altre, alle seguenti conclusioni:

  • Le presunte violazioni relative ai bilanci per gli esercizi chiusi a maggio 2012 e maggio 2013 sono prescritte, ma le presunte violazioni relative al bilancio per l’esercizio chiuso a maggio 2014 non lo sono;
  • Le presunte violazioni relative alla regola del pareggio di bilancio per il periodo di monitoraggio 2013/2014 sono prescritte, ma le presunte violazioni relative al break-even rule per il periodo di monitoraggio 2014/2015 non lo sono;
  • le spese relative al finanziamento azionario mascherato dai contributi di sponsorizzazione e pubblicità di Etisalat sono prescritte;
  • Le e-mail di Football Leaks comprendono prove ammissibili;
  • Il gruppo di esperti scientifici non è sufficientemente convinto del fatto che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavi di sponsorizzazione di Etihad;
  • Il Collegio arbitrale non è sufficientemente convinto del fatto che MCFC abbia mascherato il finanziamento azionario di HHSM e/o ADUG come contributi di sponsorizzazione di Etihad;
  • Il Collegio arbitrale ritiene appropriato che sia inflitta un’ammenda di 10 milioni di euro a MCFC per la mancanza di collaborazione.i