Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatigli in precedenza. Zappi decade così automaticamente da presidente dell’Aia.
L’inibizione di 13 mesi era arrivata per una vicenda di pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, per far spazio a Daniele Orsato e Stefano Braschi.
«Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha respinto il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi», si legge nella nota del Coni.
«Il ricorso era volto all’integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa il 23 febbraio 2026 e notificata in pari data. Con tale decisione, nel respingere il reclamo del ricorrente, era stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare FIGC del 22 gennaio 2026, con cui era stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di 13 mesi di inibizione».
«Il ricorso riguardava, inoltre, ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso, tra cui:
- il dispositivo n. 0102/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, emesso il 19 febbraio 2026 e notificato in pari data (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e n. 0108/CFA/2025-2026), con cui, all’esito dell’udienza di discussione del ricorso in appello presentato dal sig. Zappi Antonio, si disponeva: «Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge»;
- la decisione n. 0143/TFNSD-2024-2025 (Reg. proc. n. 0119/TFNSD/2024-2025), emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare FIGC a seguito di udienza del 12 gennaio 2026 e notificata il 22 gennaio 2026, con cui, per le violazioni ascritte al deferito, veniva stabilito: «Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione»;
- le ordinanze istruttorie emesse in sede di udienza del 12 gennaio 2026 dal Tribunale Federale Nazionale FIGC (Ordinanza n. 0026/TFNSD-2025-2026 e ordinanza emessa a verbale);
- il deferimento della Procura Federale FIGC n. Prot. 120 pfi 25-26/GC/blp».
«Il Collegio ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge, in favore della FIGC», conclude la nota.