La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all’ex presidente e all’ex amministratore delegato della Juventus Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che un divieto di esercitare l’attività professionale esteso a tutti gli Stati membri può essere compatibile con il diritto dell’Unione, purché rispetti precisi requisiti di legittimità e proporzionalità.
Contestualmente, le persone sanzionate devono avere la possibilità di rivolgersi a un giudice non solo per vedersi riconosciuto un eventuale risarcimento del danno, ma anche di vedersi annullata la sanzione e, se necessario, l’adozione di misure cautelari. La decisione arriva a seguito di un rinvio pregiudiziale presentato dal TAR del Lazio, chiamato a valutare la compatibilità delle sanzioni disciplinari con le libertà fondamentali garantite dall’ordinamento europeo.
Sentenza Agnelli Corte Ue – Il caso: dall’inchiesta plusvalenze al rinvio alla Corte Ue
La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare avviato il 1° aprile 2022 dalla Procura Federale della FIGC nei confronti di diversi club, tra cui la Juventus, e di alcuni loro dirigenti, accusati di aver preso parte a un sistema di plusvalenze artificiali realizzate attraverso le operazioni di trasferimento dei calciatori con l’obiettivo di incrementarne artificiosamente il valore contabile.
Nell’ambito di quel procedimento, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere attività in seno alla FIGC. Successivamente la FIFA ha esteso tali provvedimenti a livello mondiale, impedendo ai due ex dirigenti di ricoprire incarichi nell’ambito del calcio organizzato anche al di fuori dell’Italia. Le sanzioni sono poi state confermate dagli organi della giustizia sportiva italiana.
La questione è quindi arrivata davanti a un tribunale amministrativo italiano, che ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire se questo tipo di sanzioni sia compatibile con il diritto dell’Unione e se il sistema di tutela giurisdizionale previsto dall’ordinamento italiano sia conforme agli standard europei.
Sentenza Agnelli Corte Ue – La Corte: il divieto può limitare la libera circolazione, ma può essere giustificato
Secondo i giudici di Lussemburgo, un divieto di esercitare un’attività professionale valido in tutti gli Stati membri costituisce una restrizione alle libertà di circolazione garantite dai Trattati europei. Tale limitazione, tuttavia, non è automaticamente illegittima. Può infatti essere giustificata se persegue un obiettivo di interesse generale e se rispetta il principio di proporzionalità.
La Corte osserva che il rispetto delle regole finanziarie e contabili nel calcio professionistico rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se, nel caso concreto, le sanzioni inflitte ad Agnelli e Arrivabene siano effettivamente proporzionate.
In particolare, dovrà accertare che i divieti temporanei rientrino in un sistema coerente volto a contrastare comportamenti illeciti e a prevenirne la reiterazione, oltre a verificare che la loro determinazione avvenga sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Sentenza Agnelli Corte Ue – Il nodo della tutela giurisdizionale
La seconda parte della pronuncia riguarda il sistema di controllo delle decisioni disciplinari.
La Corte ribadisce che chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari.
Secondo i giudici europei, inoltre, il tribunale competente deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio.
La Corte precisa invece che il diritto dell’Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio: è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Spetterà ora al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiana o, quantomeno, l’organo chiamato a pronunciarsi in ultima istanza soddisfino tutti questi requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.