Il ricalcolo dell’ammontare dell’affitto dello stadio San Siro corrisposto da Inter e Milan al Comune di Milano durante il periodo Covid, le stagioni 2019/20 e 2020/21 «logica, ragionevole ed improntata alla corretta applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa». Così si è espresso il Consiglio di Stato con due pressoché identiche sentenze con le quali ha respinto i ricorsi in appello proposti dalle società milanesi per contestare le sentenze di rigetto pronunciate in primo grado dal Tar della Lombardia nel novembre 2024.
I due club si erano rivolti al Consiglio di Stato per richiedere la riduzione del canone di affitto a fronte delle limitazioni all’accesso allo stadio introdotte per il periodo pandemico. La riduzione fu disposta dal Comune di Milano nell’ottobre 2021, ricomprendendo tuttavia nel calcolo degli incassi anche le somme derivanti dai diritti televisivi, da partite nazionali e internazionali.
Inter e Milan presentarono ricorsoal Tar della Lombardia, in sostanza assumendo che, a fronte di limitazione degli incassi, il Comune avrebbe indebitamente preteso di includervi anche gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti televisivi (sia nazionali sia derivanti da partite internazionali) e, quindi, «una voce di entrata aliena alla concessione e all’utilizzo dello stadio». I giudici di primo grado ritennero che «il Comune avrebbe agito in maniera conforme alle previsioni convenzionali (nel loro portato letterale e sistematico) e alla loro ratio». Di qui la proposizione delle impugnative al Consiglio di Stato.
Per i giudici di Palazzo Spada, «l’interpretazione seguita dal Comune, e condivisa dal primo giudice, resiste a tutte le censure per l’essenziale ragione che le concessionarie, per tutto il periodo qui in contestazione, hanno comunque utilizzato lo Stadio Meazza per lo svolgimento della loro attività sportiva e, conseguentemente, hanno potuto partecipare alle diverse competizioni nazionali e internazionali e completare i relativi campionati e tornei». Il pieno svolgimento dell’attività sportiva, quindi, «ha permesso alle concessionarie di beneficiare delle utilità assicurate dal bene pubblico in concessione, che ha consentito loro il conseguimento di una serie di ‘incassi’, direttamente collegati all’utilizzo dello Stadio»; e fra tali incassi «sono evidentemente compresi soprattutto gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, che prescindono dalla presenza o meno del pubblico all’interno dell’impianto».
In più, nel caso in esame «non è intervenuta alcuna modifica unilaterale della Convenzione da parte dell’amministrazione comunale, che ha solo effettuato, al fine della rideterminazione del corrispettivo per la concessione d’uso dello Stadio Meazza per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, una corretta applicazione» della Convenzione «previa adeguata istruttoria».