Il Tar respinge i ricorsi di Inter e Milan sull'affitto di San Siro

I due club si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2022.

San Siro
(Foto: Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Nella giornata di oggi, come appreso da Calcio e Finanza, il Tar per la Lombardia ha respinto i ricorsi presentati da Inter e Milan nel 2022 contro il Comune di Milano nel quale i club chiedevano di rideterminare il corrispettivo dovuto a Palazzo Marino per le stagioni 2019/20 e 2020/21 per la concessione dello Stadio Meazza tenendo conto delle limitazioni di accesso dovute alla pandemia.

Il Comune aveva stimato la riduzione del canone nell’ottobre 2021 ricomprendendo nel calcolo degli incassi anche le somme derivanti dai diritti televisivi, da partite nazionali e internazionali, applicando una riduzione per le stagioni sportive citate in precedenza, rispettivamente del 22,737% e del 19,59% per un pagamento complessivo di 3.876.742,14 euro.

Nei ricorsi, i due club hanno contestato la decisione del Comune di ricomprendere nella nozione di incassi i proventi derivanti dai diritti televisivi sostenendo che «la commercializzazione dei diritti televisivi sia diritto di esclusiva proprietà delle società, svincolato dall’utilizzo dello stadio».

Secondo i giudici, non solo la Convenzione tra il Comune, proprietario dello stadio, e i club dà ragione all’amministrazione, ma va tenuto in conto anche che «nel periodo della pandemia l’abbonamento alle pay tv ha costituito l’unico modo per poter assistere alle partite della propria squadra, sostituendo interamente la modalità in presenza e passando così da modalità alternativa per seguire le partite a modalità ordinaria, a causa delle restrizioni di accesso. Del resto, presupposto fattuale, oltre che logico, per poter beneficiare dei diritti televisivi, come per la visione in presenza della partita attraverso l’acquisto di un biglietto di ingresso, è lo svolgimento della competizione all’interno dello Stadio Meazza e, pertanto, diventa irragionevole differenziare, nella nozione di incassi, gli uni (i diritti televisivi) dagli altri (i biglietti di ingresso), posto peraltro che la trasmissione delle partite tramite la tv ha il principale effetto di allargare il potenziale numero di spettatori».

La determinazione del Comune «non risulta quindi né irragionevole, né viola le disposizioni citate da parte ricorrente» e il club nerazzurro non ha diritto a uno ‘sconto’ oltre a quello di cui ha già goduto.