Lite con Vaciago: Allegri patteggia 10mila euro di multa

L’ormai ex tecnico bianconero ha patteggiato la sanzione dopo il comportamento tenuto al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta.

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Massimiliano Allegri (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

La lite con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta ha portato ad una multa di 10mila euro per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che ha patteggiato la sanzione con la Procura Federale.

«A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata anche la società bianconera con un’ammenda di 2.000 euro», ha ufficializzato la FIGC.

«A carico di Allegri era stato aperto un procedimento “per avere tenuto – al termine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta dello scorso 16 maggio – un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago in un corridoio adiacente alla sala stampa», conclude la nota.

IL COMUNICATO DELLA FIGC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano Allegri, e della società Juventus F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

  • Massimiliano Allegri, allenatore, all’epoca dei fatti, per la Juventus F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, al termine della gara finale di Coppa Italia Atalanta – Juventus del 16 maggio 2024, in un corridoio adiacente alla sala stampa, tenuto un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport, dott. Guido Vaciago;
  • Juventus F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimiliano Allegri;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano Allegri e dal Sig. Gianluca Ferrero, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Juventus F.C. S.p.A.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano Allegri, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società Juventus F.C. S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.