AgCom, dal Tar via libera al regolamento contro la pirateria

Il Tar del Lazio ha respinto un ricorso proposto da Assoprovider-Associazione Provider Indipendenti per contestare le modifiche al regolamento.

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(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

«Non sono persuasive le censure mosse alla disciplina impugnata sia sotto il profilo della conformità al diritto comunitario, sia sotto il profilo della proporzionalità dei rimedi previsti (ed ulteriormente affinati)». Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Assoprovider-Associazione Provider Indipendenti per contestare le modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica disposte dall’Agcom.

Dopo aver respinto preliminarmente la censura con la quale la ricorrente ha confutato la sussistenza del potere regolamentare di Agcom in materia di diritto d’autore, i giudici, andando al cuore del problema sollevato, hanno ritenuto che «l’azione dell’Autorità risulta finalizzata a fornire strumenti di rapido intervento nei confronti dei fenomeni massivi di violazioni del diritto d’autore online, ma non in conflitto – né, tantomeno, in regime di alternatività o, addirittura, di sostituzione – con l’esercizio della funzione giurisdizionale».

Non solo. Per il Tar «nell’applicazione della disciplina del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica è stato necessario istituire un bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, cioè, certo, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, ma, non secondariamente, il diritto alla privacy e l’accesso dei cittadini alla cultura e ad internet, alla luce di quanto sancito dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di comunicazioni elettroniche».

Per i giudici, quindi, le statuizioni previste depongono «per la legittimità del regolamento oggetto del contendere, anche a seguito delle modifiche ad esso apportate». Inammissibili, infine, sono stati ritenuti i motivi di ricorso riguardanti la messa in discussione della legittimità della donazione da parte della Lega Serie A della piattaforma tecnologica “machine to machine” denominata Piracy Shield, sviluppata dalla start-up dello studio legale Previti.

Le contestazioni – si legge nella sentenza emessa dal Tar del Lazio – «sondano profili di rilevanza privatistica», ma «non individuano la lesione immediata e concreta che avrebbe subito la ricorrente».