Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. L’ex numero uno bianconero aveva presentato un ricorso al Collegio di Garanzia per annullare l’inibizione di 10 mesi e la multa da 40mila euro per il caso legato alle manovre stipendi.
In particolare, secondo il Collegio il ricorso è ritenuto “in parte inammissibile e in parte infondato”, si legge nel dispositivo. L’ex numero uno bianconero era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 dalla Corte federale d’appello. Gli altri dirigenti avevano scelto la strada del patteggiamento.
“Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta dalla Presidente, avv. Gabriela Palmieri”, si legge nella nota del Coni, “ha respinto, perché in parte inammissibile e in parte infondato, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2023, presentato, in data 5 ottobre 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023 (che aveva irrogato, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione per la durata di 16 mesi e dell’ammenda per € 60.000,00 in relazione ai capi A e B, disponendo invece il proscioglimento del deferito in relazione al capo C), è stata riformata la decisione di primo grado e, per l’effetto, irrogata, nei confronti del dott. Agnelli la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico del resistente”.