Come funziona il patteggiamento Juventus? La Juventus prova a chiudere la partita extracampo in questa stagione. In merito al deferimento dello scorso 19 maggio per la doppia manovra stipendi (stagioni 2019-20 e 2020-21), il filone agenti e i rapporti di partnership con altri club, la società bianconera ha chiesto di anticipare il processo davanti al Tribunale Federale Nazionale inizialmente fissato per il 15 giugno e che invece si terrà domani alle ore 10.30.
Una mossa che avvicina un accordo con la Procura federale per il patteggiamento. Ma come funzionerà l’eventuale intesa? Cosa prevedono le norme sul patteggiamento raggiunto dopo il deferimento? Nel codice di Giustizia Sportiva si parla di “applicazione di sanzioni su richiesta”, un aspetto regolamentato dagli articoli 126 e 127.
Come funziona il patteggiamento Juventus? La richiesta dopo il deferimento
Mentre l’articolo 126 fa riferimento ad eventuali accordi prima di un deferimento, in questo caso ha rilevanza l’articolo 127, che parla di “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento”. Qui, «successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura».
«La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione», recita l’articolo.
«L’efficacia dell’accordo – si legge ancora – comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma».
Come funziona il patteggiamento? Collaborazione degli incolpati
Il seguente articolo 128 parla di “Collaborazione degli incolpati” e sottolinea che «in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità».
Insomma, la scelta di patteggiare prima o dopo il deferimento avrebbe fatto la differenza in termini di potenziale “sconto” della pena. Con il patteggiamento prima del deferimento la sanzione si sarebbe potuta ridurre anche della metà, mentre se il club bianconero patteggerà ora, l’eventuale sanzione sarà diminuita al massimo di un terzo.