L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha approvato in questi giorni le “Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A”, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti tv relativi al campionato di Serie A, alla Coppa Italia, alla Supercoppa, al Campionato Primavera, alla Coppa Italia Primavera e alla Supercoppa Primavera per le stagioni dalla 2024/25 alla 2028/29.
Fra i vari punti interessanti per i depositari di tali diritti, ce ne sono alcuni dedicati al mondo del betting e ad altre tecnologie emergenti. Al punto 28 delle Linee Guida si legge che «la Lega Calcio Serie A si riserva inoltre di commercializzare i diritti cd. “betting”, sia a livello nazionale che a livello internazionale nonché i diritti per la realizzazione di Non fungible tokens (Nft) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere Competizioni organizzate dalla Lega calcio Serie A».
«Per diritti di betting si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A», prosegue il documento.
Nel bollettino settimanale pubblicato dall’Autorità si specificava che le regole sull’invito a offrire «riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LNPA considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri».
Essa, oltre a ricomprendere espressamente «l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività», si caratterizza per una formulazione ampia, «tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting».