Come funziona il patteggiamento? La Juventus ha ricevuto nella giornata di ieri la notifica di chiusura delle indagini per quanto riguarda le cosiddette “manovre stipendi”, i rapporti tra la società bianconera e taluni agenti sportivi, nonché con riferimento ad alcuni presunti “rapporti di partnership” tra la stessa Juventus e altri club (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari).
La Juventus avrà ora due settimane di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. In attesa di capire come si muoveranno i bianconeri, c’è un tema chiave da considerare nella strategia difensiva che la società potrebbe mettere in atto: l’ipotesi di un patteggiamento. Una mossa ventilata in questi giorni e che – con il favore dell’incastro delle date della giustizia – dipenderà molto dall’esito del ricorso del 19 aprile al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze.
Se la Juventus dovesse vedere eliminati i 15 punti di penalità, per il nuovo filone di indagini – per il quale si ipotizza la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva – potrebbe decidere di patteggiare. Nel codice si parla di “applicazione di sanzioni su richiesta”, un aspetto regolamentato dagli articoli 126 e 127. E la questione chiave riguarda sostanzialmente le tempistiche del patteggiamento, sulla base delle quali si può richiedere l’applicazione di una sanzione più o meno ridotta.
Come funziona il patteggiamento? La richiesta prima del deferimento
L’articolo 126 parla di “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento”, e recita: «Prima che il Procuratore federale abbia notificato l’atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati».
La sanzione «può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti». A questo punto il Procuratore federale, «ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi».
«La proposta di accordo – si legge al comma 4 – è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport».
«Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L’accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione», conclude l’articolo.
Come funziona il patteggiamento? La richiesta prima del deferimento
Al contrario, l’articolo 127 parla di “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento”. In questo caso, «successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura».
«La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione», recita l’articolo.
«L’efficacia dell’accordo – si legge ancora – comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma».
Come funziona il patteggiamento? Collaborazione degli incolpati
Infine, l’articolo 128 parla di “Collaborazione degli incolpati” e sottolinea che «in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità».
Insomma, la scelta di patteggiare prima o dopo il deferimento potrebbe fare la differenza per la Juventus. Nel caso in cui il club bianconero decidesse di percorrere questa strada, farlo prima del deferimento potrebbe portare a una sanzione maggiormente ridotta: occhi aperti sul 19 aprile.