Si è concluso dopo tre anni lo scontro in Tribunale tra la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e BasicItalia SpA, il gruppo che detiene i diritti sul marchio Robe di Kappa – fino a poco tempo fa sponsor della FederSci – in un caso che ha riguardato anche il brand Armani.
Come riportato da Il Corriere della Sera, il caso era nato quando la FISI (per via di una clausola presente nel contratto con BasicItalia SpA a proposito del diritto di prelazione sul rinnovo con Robe di Kappa) aveva comunicato un’offerta pervenuta da Armani, che la società avrebbe dovuto pareggiare per poter proseguire come sponsor. BasicItalia procede con l’adeguamento della sua proposta e a quel punto era previsto che la Federazione andasse avanti con Robe di Kappa, ma così non è stato e la FederSci ha firmato con Armani per cinque anni.
BasicItalia SpA si rivolge allora al Tribunale civile, che tra luglio e ottobre in sede cautelare ordina alla FISI di «astenersi dal concludere con terzi nuovi contratti di sponsorizzazione per le stagioni 2022-2026 aventi a oggetto l’utilizzo da parte di suoi tesserati di beni con marchi diversi da quelli di cui è titolare BasicItalia SpA e in concorrenza con essi».
La Federazione, però, va avanti come niente fosse. Allora BasicItalia spa con una iniziativa subcautelare chiede ai giudici di mettere i sigilli a tutto il materiale prodotto e distribuito in violazione della inibitoria, e di rimuovere tutte le immagini e le comunicazioni presenti sui canali social e sulla pagina web ufficiale della Federazione Sci da cui Armani risulti il nuovo sponsor tecnico.
Ma alla vigilia di Natale i giudici Gattari-Occhiuto-Grassi, «seppure appaia palese l’inadempimento del contratto da parte di Fisi, la quale ha pacificamente stipulato con un terzo (Armani) un contratto di fornitura e sponsorizzazione analogo a quello perfezionato con BasicItalia spa per le medesime stagioni e vi ha dato iniziale attuazione (così rendendosi inadempiente)», spiegano di non potere “strappare” dalle tute il marchio EA7 nero con fiamma tricolore del nuovo sponsor (Armani, estraneo al giudizio civile), perché «BasicItalia spa, sulla base delle domande proposte nel giudizio di merito» (che prosegue), «non può trovare soddisfazione in questa sede con lo strumento che ha azionato».
Nel settembre 2024 la parola fine alla vicenda è stata messa dalla Corte d’Appello di Milano, che ha dato pienamente ragione all’operato della FISI. La Corte di Appello di Milano ha infatti emesso la sentenza n. 2453/2024 (R.G. 886/2023) con la quale ha accolto integralmente l’appello proposto dalla Federazione Italiana Sport Invernali, riformando la precedente sentenza di primo grado del Tribunale di Milano e riconoscendo, quindi, la piena fondatezza di tutte le argomentazioni, della ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto sostenuti dalla FISI fin dal giudizio di primo grado.
FISI ha agito nel pieno e totale rispetto delle norme e dei contratti, in piena correttezza e buona fede, come espressamente statuito dalla sentenza di appello. La procedura per consentire a Basic Italia (titolare del marchio Kappa) l’esercizio del diritto di prelazione, relativamente alla eventuale stipula di un nuovo contratto di sponsorizzazione, è stata seguita ed esperita da FISI in totale aderenza alle norme e a quanto stabilito dal precedente contratto.
Basic Italia, terminate le negoziazioni, che non conducevano ad un accordo per l’eventuale rinnovo del contratto, ha sostenuto infondatamente che lo stesso si fosse comunque concluso, automaticamente; nessun nuovo contratto tra FISI e Basic Italia può invece ritenersi essersi mai concluso per inequivoci comportamenti delle parti e motivi di diritto; il contratto poi sottoscritto tra FISI e Giorgio Armani s.p.a. è, dunque, pienamente legittimo, efficace e intangibile.
Questa, in sintesi, la conclusione alla quale giunge la Corte di Appello di Milano, ponendo fine al lungo contenzioso legale introdotto da Basic Italia nel 2021, che aveva agito per reclamare l’automatica conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione e fornitura per le stagioni agonistiche 2022-2026. Contratto appunto, come chiarito dalla Corte di Appello di Milano, in verità mai stipulato né conclusosi tra le parti.
I giudici della Corte di Appello, accogliendo le ragioni di fatto e di diritto prospettate dalla Federazione, hanno rilevato la correttezza dell’operato di FISI durante tutte le lunghe trattative intercorse con Basic Italia (anche dopo l’offerta di sponsorizzazione formulata da Armani), trattative che però, come detto, non hanno condotto alla stipula di un nuovo contratto con la società del Gruppo Basic, che con il marchio Kappa ha vestito la Federazione fino al termine della stagione 2021-2022.
La sentenza di appello, pertanto, ha fugato definitivamente ogni dubbio anche sulla validità del contratto di sponsorizzazione e fornitura stipulato dalla FISI con Armani, che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano aveva illegittimamente dichiarato inefficace.