Multiproprietà in Champions, caso Atalanta-Chelsea? Cosa dice la UEFA

Champions regolamento multiproprietà – C’è stato un po’ di tumulto intorno all’Atalanta negli ultimi giorni. Nulla che abbia a che fare direttamente con il club, bensì con il nuovo socio…

Champions regolamento multiproprietà
(Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Champions regolamento multiproprietà – C’è stato un po’ di tumulto intorno all’Atalanta negli ultimi giorni. Nulla che abbia a che fare direttamente con il club, bensì con il nuovo socio americano della famiglia Percassi: Stephen Pagliuca. L’imprenditore è parte di una cordata che ha rilevato il 55% de La Dea Srl, la società che controlla all’86% l’Atalanta, e in questi giorni è entrato a fare parte del CdA del club nerazzurro.

Tuttavia, lo stesso Pagliuca è stato indicato come potenziale acquirente del Chelsea – sempre insieme a un gruppo di investitori –, una possibilità che l’uomo d’affari ha confermato in una nota. La situazione ha portato a pensare a un passo indietro dell’imprenditore nel progetto Atalanta, soprattutto in relazione ai dubbi legati alla proprietà di due club che militano nelle competizioni UEFA, verosimilmente la Champions League in questo caso.

Pagliuca ha confermato il suo impegno nel club bergamasco, ma cosa dicono le norme della Champions a proposito della multiproprietà? Il tema è regolamentato dall’articolo 5 del “Regulations of the UEFA Champions League”, che parla di “Integrity of the competition/multi-club ownership” (integrità della competizione e multiproprietà, ndr).

Champions regolamento multiproprietà – Cosa dice l’articolo 5

La norma, che prevede quattro diversi commi, recita al numero 1: «Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (vale a dire UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:

  1. Nessun club che partecipa a una competizione UEFA per club può, direttamente o indirettamente:
  • detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
  • essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club;
  • essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club; o
  • avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club.
  1. Nessuno può essere coinvolto simultaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club.
  2. Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, tale controllo o influenza essendo definiti in questo contesto come:
  • detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
  • avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo del club;
  • essere azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; o
  • poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza determinante nel processo decisionale del club».

Al comma 2 dello stesso articolo, si specifica invece che «se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club, secondo i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):

  1. il club che si qualifica per merito sportivo alla più prestigiosa competizione UEFA per club (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);
  2. il club che si è classificato in posizione migliore nel campionato nazionale dando accesso alla relativa competizione UEFA per club;
  3. il club la cui federazione è classificata più in alto nelle liste d’accesso».

Il comma 3 sottolinea che «le società non ammesse sono sostituite ai sensi del Paragrafo 4.09», e dunque che «una società che non è ammessa alla competizione viene sostituita dalla squadra successiva meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova società soddisfi i criteri di ammissione».

[cfDaznWidgetSerieA]

Infine, il comma 4 conclude sottolineando che «questo articolo non è applicabile se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club qualificato direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato per una qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League».

Champions regolamento multiproprietà – Il caso Lipsia-Salisburgo

Attualmente, l’unico caso sul quale la UEFA è stata chiamata ad esprimersi è quello che riguarda Lipsia e Salisburgo e l’influenza di Red Bull sui due club. Un’indagine approfondita da parte della UEFA che risale al 2017 aveva portato a un verdetto positivo: via libera ai due club di partecipare alla Champions League.

Le motivazioni erano state diverse. In particolare, secondo la UEFA, l’influenza di Red Bull sul Salisburgo si era notevolmente ridotta: erano state rimosse alcune persone legate alla Red Bull (e che erano anche contemporaneamente coinvolte con il Lipsia) nel CdA, così come il presidente del CdA, legato a Red Bull, si era dimesso. Inoltre, era stato modificato l’accordo di sponsorizzazione tra Salisburgo e Red Bull (con spazi e cifre ridotte), così come è stato concluso l’accordo di collaborazione tra i due club e i diversi prestiti erano stati conclusi.

In sostanza, secondo la Camera Investigativa dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club, la relazione tra Red Bull e il Salisburgo, in seguito alle modifiche, è diventata una relazione di sponsorizzazione standard, stabilendo così che non è stato violato l’articolo 5 (riguardante l’integrità della competizioni) e ammettendo entrambi i club alla stessa competizione.