La Salernitana è stata sanzionata con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per il match non disputato con l’Udinese lo scorso 21 dicembre 2021. I granata non si erano presentati a Udine per la trasferta a causa di un provvedimento restrittivo dell’ASL, che aveva posto la rosa in quarantena a causa dell’aumento dei casi di positività all’interno del gruppo squadra.
Oggi il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sua decisione, ma quali sono le motivazioni che lo hanno portato a decidere in questo modo? La sentenza si concentra in particolar modo sul provvedimento che ha bloccato il club campano, impedendogli la partenza, con focus sul tema della “causa di forza maggiore” e sulla mancanza di neutralità della Salernitana nelle sue interlocuzioni con l’ASL.
«Il debitore della prestazione – si legge nel provvedimento – non può invocare a suo vantaggio (nel caso di specie, si ribadisce, ai soli effetti sportivi) la predetta impossibilità (di superare gli eventuali limiti imposti, ndr) con riferimento ad un sopravvenuto ordine o divieto dell’autorità amministrativa quando, al di là della prevedibilità dell’evento, non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per ovviare anche preventivamente alla intimazione della pubblica autorità e dunque adempiere alla propria prestazione».
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In particolare, il Giudice pone l’accento sulle interlocuzioni tra la società e l’ASL, con quest’ultima che si era inizialmente «limitata a vietare in maniera prescrittiva, a fronte dell’emersione di un caso di positività tra i tesserati, il trasferimento a mezzo del volo di linea già programmato (in luogo del charter) per l’immediato, e ad imporre, preventivamente alla trasferta, l’effettuazione di un giro supplementare di tamponi per tutti i contatti del caso positivo segnalato alle ore 12.40 del 20 dicembre».
Solo successivamente «sopravveniva, alle ore 23.20 sempre del 20 dicembre 2021, il provvedimento finale n. 1145U della ASL di Salerno, recante la “sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad aventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti». Un provvedimento che il Giudice Sportivo considera altamente prevedibile, considerando la situazione iniziale.
«Cosicché – prosegue ancora il provvedimento – […] non può risultare integrata l’esimente sportiva della forza maggiore, così come richiamata dalle norme organizzative federali, e questo nonostante la portata prescrittiva chiara ed inequivocabile del provvedimento finale dell’Azienda sanitaria, non sindacabile da questo Giudice medesimo e da eseguirsi pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento statale».
Infine, secondo il Giudice non risulta «che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta».
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Per questo, conclude il Giudice sportivo, «la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini “sportivi”, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria, la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo».