Antitrust, concluse istruttorie su Brescia e Lecce

Brescia Lecce Antitrust abbonamenti – Concluse le istruttorie nei confronti di Brescia e Lecce per le clausole vessatorie nei contratti di acquisto degli abbonamenti. Accertata la vessatorietà delle clausole che…

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Brescia Lecce Antitrust abbonamenti – Concluse le istruttorie nei confronti di Brescia e Lecce per le clausole vessatorie nei contratti di acquisto degli abbonamenti. Accertata la vessatorietà delle clausole che non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio. Lo ha reso noto l’Antitrust con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet.

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 15 dicembre 2020, ha concluso due ulteriori procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A., che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno militato nel campionato di calcio di serie A.

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L’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole che:

  1. non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso;
  2. non riconoscono il diritto dei consumatori a essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società;
  3. attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e derogano al foro del consumatore.

Brescia Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati. La Società adotterà le clausole così modificate quando sarà nuovamente possibile la vendita di abbonamenti.

La Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle due Società per 30 giorni consecutivi”.

Brescia Lecce Antitrust abbonamenti: il commento dell’Unione Nazionale Consumatori

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha così commentato la decisione dell’Antitrust: “Bene, dopo la conclusione a novembre dei nove procedimenti istruttori contro Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta, Cagliari, Genoa e Udinese, è ora la volta di Brescia e Lecce”.

“Il fatto che l’Antitrust confermi il giudizio di vessatorietà anche quando la società di calcio esclude il rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, come ad esempio per la chiusura degli stadi dovuta al Covid, è una conferma della bontà della nostra tesi e una vittoria dei consumatori”, prosegue Dona.

“Ora, però, non solo servono sanzioni pecuniarie per tutte le squadre che non hanno accettato spontaneamente di modificare le loro condizioni di abbonamento e si sono ostinatamente rifiutate fino ad oggi di riconoscere i diritti dei consumatori, ma i tifosi vanno anche rimborsati. Chi non ha ottenuto il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio ha diritto ad avere la restituzione immediata dei soldi“, conclude.