Le sale scommesse sono aperte? In molti se lo sono chiesti dopo l’approvazione da parte del governo del Dpcm 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il nuovo provvedimento, illustrato dal premier nel corso di una conferenza stampa, aggiorna il quadro regolamentare introdotto con il Dpcm del 3 novembre 2020, che aveva istituito le zone rosse, arancioni e gialle all’interno del territorio nazionale, in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre 2020.
Il Dpcm 3 dicembre, che rimarrà in vigore fino al 15 gennaio 2021, oltre a ridefinire il quadro generale alla luce dei nuovi dati sull’emergenza Covid, va a disciplinare anche i comportamenti da tenere nel corso delle festività natalizie e in particolare nei giorni di Natale e Capodanno.
Le sale scommesse sono aperte? La regola generale
Dopo l’approvazione del Dpcm 3 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra regioni gialle, arancioni e rosse, le sale scommesse, così come le sale giochi, la sale bingo e i casino resteranno chiuse fino al 15 gennaio 2021 (data in cui termina l’efficacia del decreto del presidente del Consiglio dei ministri).
Il riferimento normativo per capire se le sale scommesse sono aperte è l’articolo 1 comma 10 lettera l) del Dpcm 3 dicembre 2020.
«Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente», si legge nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 relativamente alle sale scommesse.
Le sale scommesse sono aperte? Il Tar respinge il ricorso degli operatori del settore
In concomitanza con la firma del Dpcm 3 dicembre 2020, che ha ribadito la chiusura delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e dei casinò, è arrivato anche il pronunciamento del Tar del Lazio sul ricorso presentato da alcuni operatori del settore contro la medesima norma inserita nel precedente Dpcm, quello in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre.
Il Tar ha confermato la sospensione dell’attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò come misura di contrasto all’epidemia da Covid-19.
I giudici, alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta.
I provvedimenti oggetto d’impugnazione, infatti, «nell’individuare le attività economiche oggetto di misure limitative e prescrizioni a tutela della salute pubblica, hanno applicato il principio di precauzione, in ossequio al quale l’individuazione delle attività economiche oggetto di sospensione totale – comunque per un periodo di tempo limitato – può ragionevolmente fondarsi, atteso che al momento dell’adozione degli stessi, a differenza di periodi temporali precedenti, risultava una recrudescenza dei valori di diffusione dell’epidemia da Covid-19».
Il Tar ha inoltre considerato che «il gioco alle macchine all’uopo installate, di interesse delle ricorrenti, comporterebbe la presenza di ulteriori avventori negli esercizi pubblici di somministrazione, che contrasterebbe con il richiamato principio di precauzione», nonché che «l’Amministrazione ha evidentemente considerato che tali limitazioni comportano il sacrificio di alcune specifiche attività economiche, tra cui quelle facenti capo alle ricorrenti, prevedendo un ristoro economico, a compensazione del – peraltro limitato nel tempo – periodo di sospensione».