Si può andare in bici fuori Comune? Il testo del Dpcm del 3 novembre

Si può andare in bici fuori Comune? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, le cui disposizioni si applicheranno a partire dalla giornata di domani –…

Si può andare in bici fuori comune

Si può andare in bici fuori Comune? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, le cui disposizioni si applicheranno a partire dalla giornata di domani – venerdì 6 novembre 2020 – e fino a giovedì 3 dicembre 2020.

All’articolo 1, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, sono indicate – tra le altre – le disposizioni in materia di attività sportiva e motoria all’aperto. In particolare, questo è quanto si legge al comma 9, lettera d) dell’articolo.

Si può andare in bici fuori comune? Il testo del decreto

«E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti».

Dunque, a livello di normativa nazionale, con il nuovo Dpcm non vengono modificate le norme sull’attività sportiva all’aperto. Questo significa che coloro che volessero muoversi in bici potranno farlo mantenendo le adeguate distanze, senza specifiche particolari sullo spostamento tra un Comune e un altro.

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Si può andare in bici fuori comune? Le norme per le aree a rischio

Tuttavia, il nuovo decreto individua alcune Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” (le cosiddette zone rosse) e con un livello di rischio “alto” di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020.

Per quanto riguarda queste Regioni l’articolo 3, comma 4, lettera e) specifica che «è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale».

Dunque, l’attività sportiva resta consentita – bicicletta compresa –, ma per le cosiddette zone rosse è altresì individuato «il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori […], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute».