Poste Italiane non è tra i soggetti abilitati all’erogazione del credito che, in base al cosiddetto Decreto Liquidità, possono erogare i prestiti fino a 25 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Per poter fare richiesta del prestito fino a 25 mila euro garantito al 100% è dunque necessario avere un conto corrente presso una banca.
Poste Italiane ha comunque messo a disposizione dei propri clienti altri strumenti di compensazione per venire incontro alle esigenze dei propri clienti colpiti dall’emergenza Coronavirus. Vediamo quali sono.
Sospensione mutui BancoPosta – Decreto Cura Italia
Una misura riguarda, presa nell’ambito del Decreto Cura Italia, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari, accesi attraverso Poste Italiane, con le banche.
In considerazione delle restrizioni in corso legate al particolare momento, le richieste di sospensione dei Mutui BancoPosta potranno essere presentate unicamente con le modalità indicate nelle informative delle Banche finanziatrici, senza necessità di doversi recare in ufficio postale.
Sospensione mutui BancoPosta erogati da Intesa Sanpaolo
A seguito dell’emergenza sanitaria per il COVID 19 la normativa che disciplina il Fondo di solidarietà è stata modificata.
Il Fondo prevede, per i titolari di mutui per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.
Nuovi eventi per poter richiedere la sospensione:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- estensione dell’accesso al fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (questo evento è previsto fino al 17.12.2020).
Non è prevista la presentazione del modulo ISEE per tutti gli eventi previsti dal fondo (anche questa è una deroga e sarà in vigore fino al 17.12.2020)
E’ stata modificata la regola relativa alla verifica delle sospensioni già usufruite in quanto ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni ex lege già concesse sui mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Qualora il mutuo abbia usufruito di una sospensione ex lege (sospensioni per calamità o per legge quali il Fondo stesso) e l’ammortamento non sia ripreso da almeno tre mesi la sospensione potrà essere richiesta ma per il periodo residuo rispetto a quanto già usufruito.
I mutui per i quali è in essere una sospensione rilasciata autonomamente dalla banca sono considerati in regolare ammortamento (deroga prevista fino al 17.12.2020).
Non è prevista la presenza di un periodo minimo di 12 mesi di ammortamento (deroga prevista fino all’8.01.2021).