Il Tar conferma la maxi-multa a Mp Silva sui diritti Tv

Diritti TV: legittime le multe a Mp Silva

Sono legittime le maxi-multe inflitte dall’Antitrust a conclusione di un’istruttoria che ha accertato l’esistenza di un’intesa nelle gare per l’assegnazione dei diritti internazionali…

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Diritti TV: legittime le multe a Mp Silva

Sono legittime le maxi-multe inflitte dall’Antitrust a conclusione di un’istruttoria che ha accertato l’esistenza di un’intesa nelle gare per l’assegnazione dei diritti internazionali del calcio in tv, sanzionando Mp Silva per quasi 64 milioni di euro e B4Capital per oltre 3 milioni di euro.

Unica differenziazione è per la sanzione a B4Capital che dovrà essere ridotta del 1%. La decisione arriva dal Tar del Lazio, con tre sentenze con le quali ha deciso altrettanti ricorsi proposti rispettivamente da Media Partners & Silva Limited e Mp Silva, nonché B4 Italia e B4 Capital.

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L’istruttoria Antitrust – scrive l’ANSA – riguardò le gare per l’assegnazione dei diritti audiovisivi per la trasmissione in territori diversi dall’Italia delle partite di calcio nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Emerse che la partecipazione alle gare è stata oggetto, a partire dal 2008, di un’intesa restrittiva della concorrenza che ha riguardato gli inviti a offrire della Lega Nazionale Professionisti Serie A, dei diritti audiovisivi internazionali per la trasmissione delle stagioni a partire dal 2008, relativi ai campionati di calcio di Serie A e B da un lato, e la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana dall’altro.

Mp Silva multa diritti Tv – Cosa dice il Tar

Con riferimento a ricorsi di Mp Silva, per il Tar le deduzioni delle ricorrenti per contrastare le conclusioni dell’Antitrust «non si palesano risolutorie né forniscono una spiegazione alternativa convincente».

In merito poi alla sostenuta liceità degli accordi, i giudici ne hanno rilevato la non condivisibilità, così come hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso sugli effetti dell’intesa.

«Il Collegio rileva che le evidenze acquisite hanno condotto l’Autorità ad accertare l’esistenza di una intesa di carattere segreto, risultata restrittiva della concorrenza per oggetto», si legge; illecito, questo, sul quale «l’Autorità non era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti volti a verificare se l’intesa avesse in concreto prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato, una volta stabilito il suo oggetto anti-competitivo».