Le importanti agevolazioni previste dal Decreto Crescita (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), offrono una prima, fondamentale, risposta positiva.
Il regime di favore, che scatterà dall’anno d’imposta 2020, è stato esteso ad una platea di soggetti notevolmente ampia, potendone beneficiare anche quei lavoratori che non rivestono ruoli dirigenziali o che non sono in possesso di un titolo di laurea.
Questa è una importante novità introdotta dal D.L. 34 del 2019, con cui è stato ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo inizialmente disegnato dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
In estrema sintesi, le modifiche apportate al regime degli impatriati dall’art. 5 del D.L. 34 del 2019 consentono ai soggetti -di nazionalità italiana o estera- che (ri)trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (impegnandosi a mantenerla per due anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa), di godere di una esenzione fiscale ai fini IRPEF pari al 70% dei redditi di lavoro autonomo o dipendenti, con ulteriore riduzione della suddetta percentuale al 90% per chi trasferisce la residenza in una delle Regioni del Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Ne consegue che a partire dall’anno di imposta 2020, per cinque periodi di imposta consecutivi, tali redditi concorreranno a imposizione solo nella ridotta percentuale del 30% e del 10%.
L’art. 1, let. c) del Decreto Crescita, inoltre, prolunga l’agevolazione suddetta per un ulteriore quinquennio a favore dei lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, nonché, per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori che diventino proprietari in Italia di un immobile di tipo residenziale, acquistato successivamente al rientro o nei dodici mesi antecedenti. In tali casi, però, la concorrenza nella formazione del reddito complessivo è pari al 50% del loro ammontare.
Ciò premesso, con specifico riguardo ai rapporti di cui alla Legge 91/1981, ovvero con riferimento agli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, ossia agli sportivi professionisti, è attualmente prevista una detassazione limitata al 50% del reddito.
Nel settore calcistico “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato” ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 98/1981.
Da tale rapporto discende, dunque, reddito di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 51, comma 1, T.U.I.R., con la conseguenza che rientrano nel regime agevolato i compensi contrattualmente previsti per i professionisti, nonché -aspetto non secondario- gli eventuali fringe benefit riconosciuti dalla società agli sportivi.
Al riguardo, però, è opportuno sottolineare che in sede di conversione del Decreto Crescita nella Legge 58 del 2019, il regime di favore è stato riconosciuto solamente a favore degli sportivi professionisti.
Pertanto, poiché ad oggi solo quattro federazioni sportive affiliate al CONI hanno riconosciuto il professionismo, ossia i) la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Serie A, Lega Serie B e Serie C, ii) la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), iii) la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e iv) la Federazione Italiana Golf (F.I.G.), ne consegue che i redditi prodotti dagli atleti professionisti impatriati, che esercitano con continuità le discipline rappresentate da dette federazioni, ovvero calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, verranno tassati nella misura del 50%.
Viceversa, gli sportivi “non professionisti” (si pensi, ad esempio, ai pallavolisti) dovrebbero poter beneficiare del regime agevolato in “misura ordinaria”.
La formula piena opera, altresì, per quei soggetti che, pur ruotando intorno al mondo del calcio e degli altri sport professionistici suindicati, non rientrano nelle categorie elencate dall’art. 2 della Legge n. 91/1981 (è il caso, ad esempio, dei procuratori).
A questo punto, si reputa opportuno analizzare le singole fattispecie che caratterizzano il mondo dello sport professionistico.
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-Iniziamo dai contratti di prestito dei giocatori, disciplinati dall’art. 103 delle Norme Organizzative Interne emanate dalla F.I.G.C. (N.O.I.F.), con i quali si realizza una cessione temporanea del contratto di lavoro dell’atleta.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 17/E/2017, commentando il vecchio regime sugli impatriati, ne ha escluso l’applicabilità nel caso di distacco all’estero, mentre lo ha riconosciuto nell’ipotesi opposta di distacco in Italia. Si suppone, dunque, che tutti i soggetti che siano distaccati in Italia e vi permangono per almeno un biennio, acquisendo la residenza nel nostro Paese, possano fruire del regime novellato dal Decreto Crescita.
-Passando al tema delle trasferte, sebbene la norma richieda che l’attività lavorativa sia “prestata prevalentemente nel territorio italiano”, dovrebbe essere pacifica la possibilità di ricondurre nell’alveo dei redditi agevolabili anche i compensi corrisposti dal club di appartenenza per le prestazioni sportive svolte fuori dai confini nazionali e, dunque, rese in trasferta all’estero.
Viceversa, sorgono dubbi in relazione alla fruizione del beneficio fiscale in presenza di emolumenti di altra natura.
-Caso tipico è quello dei redditi da sponsorizzazioni, come i compensi corrisposti dallo sponsor tecnico. Qui è necessario distinguere tra redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.
Infatti, qualora tali compensi rientrino tra i redditi di lavoro autonomo (se le relative attività sono esercitate abitualmente), possono senz’altro rientrare nel perimetro del regime agevolato, a patto che risultino prodotti in Italia (l’esempio più classico sono le sponsorizzazioni di eventi sportivi che si svolgono in Italia e/o le sponsorizzazioni realizzate in Italia mediante foto, video, cartelloni pubblicitari).
Nell’ipotesi, invece, in cui tali redditi siano privi del requisito dell’abitualità e, dunque, rientrino tra i redditi diversi, saranno certamente esclusi dal beneficio.
Pare chiaro, dunque, che il regime agevolato chiami in causa i rapporti tra clubs e atleti professionisti, in quanto i contratti di ingaggio di questi ultimi sono conclusi sulla base dell’intesa raggiunta dalle parti sull’importo netto percepito.
Ne consegue che il beneficio fiscale eserciti una particolare forza attrattiva anche sui clubs della nazionale di Serie A, che assicurano ingaggi netti, sobbarcandosi in prima persona le imposte dei propri tesserati, i quali potranno godere – a partire dall’anno di imposta 2020- dell’imposizione fiscale dimezzata.
Il nuovo art. 5 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, irrompe come “Rombo di tuono” nel sistema tributario italiano, andando a colpire i più vasti settori lavorativi, tra cui quello sportivo.
Si ricorda che sebbene “il calcio” sia “la cosa più importante delle cose non importanti”, la macchina industriale calcistica genera nel Bel Paese entrate fiscali pari circa a un miliardo di Euro. Incentivarne e favorirne lo sviluppo, significa, dunque, contribuire notevolmente alla crescita del sistema economico nazionale.
ARTICOLO A CURA DI
Francesca Solinas
Divisione Diritto Tributario
Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
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