Caso Lippi Figc incompatibilità agenti club. Può fare il procuratore il fratello di un calciatore o di un magazziniere. Non il figlio di un direttore sportivo o tecnico. E di casi all’attenzione della Commissione ce ne sono tanti. Dopo il caso Lippi è bufera, e oggi La Repubblica si dedica ai risvolti della questione dopo che nei giorni scorsi l’ex CT ha rinunciato al ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale, mentre ieri la Corte federale d’Appello ha depositato il suo parere consultivo.
Se Marcello fosse (stato) nominato direttore tecnico in Figc, il figlio Davide sarebbe (stato) sospeso dal registro degli agenti dei calciatori.
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La decisione della Corte certifica il clamoroso pasticcio in cui si era messa la Federcalcio – trascurando una norma approvata dal Consiglio federale a settembre 2015 – e minaccia un terremoto nel settore degli agenti: l’incompatibilità riguarda anche gli incarichi presso i club, non solo in Figc.
Il parere è stato girato alla Commissione procuratori sportivi che esaminerà i tanti casi di agenti figli di papà che non potrebbero esercitare l’attività. Rischiano la sospensione, il divieto di rappresentare nuovi giocatori. E la Corte avverte: non si può ricorrere a prestanomi o a società di agenti per mascherare il conflitto.
La questione era stata sollevato da Repubblica il 6 giugno: il regolamento per i servizi di procuratore sportivo, articolo 3 comma 2, recita: «Non possono svolgere l’attività di Procuratore Sportivo i tesserati della Figc, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della Figc o delle società ad essa affiliate».
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Il presidente Tavecchio, per salvare l’incarico di Lippi, ha chiesto alla Corte un parere in quattro punti: l’attività di procuratore è compatibile con il ruolo tecnico svolto da un parente di primo grado in Figc? Esistono condizioni che lo renderebbero compatibile? Cosa comporta la sospensione per l’agente sportivo divenuto incompatibile? Quali sono «i rapporti di qualsiasi altro genere»?
La Corte ha ricordato lo spirito della norma: evitare qualsiasi situazione “anche potenziale” di conflitto d’interessi. Vi rientrano la parentela (fino al quarto grado: due cugini, ad esempio), il coniugio, l’affinità (entro il secondo grado: due cognati), ma non è possibile stilare una casistica che escluda nuove ipotesi. Non c’è incompatibilità solo se il ruolo in Figc o nel club sia «estraneo all’area tecnica» o «non contrassegnato da potestà decisionale»: un incarico con mansioni solo operative, oppure un atleta tesserato.