Il Tar del Lazio accoglie tutti i ricorsi sull'asta per i diritti tv

Annullate le multe verso Mediaset, che avrebbe dovuto pagare 51 milioni di euro, Infront (9 milioni), Sky Italia (4 milioni) e Lega Serie A (1,9 milioni).

paracadute serie a 2016 2017

Il Tar annulla multe diritti tv inflitte dall’Antitrust: il Tar del Lazio accoglie tutti i ricorsi contro la sentenza dell’Antitrust che alcuni mesi fa ha erogato una multa a Mediaset, Sky, Infront e Lega di Serie A per l’asta diritti tv del triennio in corso. È quanto si legge sul sito della Giustizia amminitrativa, nelle quattro sentenze pubblicate, una per ricorrente: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto riguarda la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente”. La decisione è stata presa il 9 novembre, ma le sentenze sono state pubblicate oggi.

Con la decisione del Tar del Lazio dà ragione ai ricorrenti e annulla le multe. Come forse ricorderete, Mediaset aveva subito la sanzione peggiore e avrebbe dovuto pagare 51 milioni di euro; Infront 9 milioni, Sky Italia 4 milioni, la Lega di A 1,9 milioni. “Non posso che prendere atto con soddisfazione del pronunciamento del Tar che riconosce la piena correttezza dei comportamenti della Lega di Serie A”, ha detto il presidente dei club, Maurizio Beretta.

Il provvedimento dell’Antitrust ad aprile nasceva per quella che all’epoca era stata definita una intesa restrittiva della concorrenza relativa alla gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018. All’epoca l’Autorità aveva partlato di “una soluzione concordata” per la cessione dei diritti televisivi, teoria oggi non ritenuta valida dal Tar del Lazio.

Intanto, nel pomeriggio l’ANSA ha scritto che l’Antitrust, ‘bocciata’ oggi dal Tar del Lazio, avrebbe deciso, secondo quanto ha appreso l’agenzia, di fare ricorso al Consiglio di Stato. L’obiettivo dell’Authority garante della concorrenza e del mercato è quello di farsi confermare la multa da 66 milioni di euro complessivi inflitta al sistema-calcio made in Italy.

Il Tar annulla multe diritti tv, la sentenza

Il Tar del Lazio ha pubblicato quattro diverse sentenze, una per ogni ricorso presentato. I testi sono identici. Il tribunale amministrativo ripercorre tutta la vicenda e spiega perché ritiene che la decisione dell’Antitrust di sanzionare tutti protagonisti della vicenda è da annullare: “È mancata, in sostanza, un’accurata analisi del mercato rilevante come concretamente strutturato”, scrive il Tar del Lazio.

Nello specifico, quello che l’Antitrust ha ritenuto un accordo di fatto, si legge nella sentenza del Tar del Lazio, “ha assunto una funzione “pro-concorrenziale” nella peculiarità del mercato di riferimento, consentendo il confronto concorrenziale tra i due unici operatori esistenti, con conseguenze tangibili anche sul piano dei vantaggi per i consumatori, che non hanno infatti visto un aumento dei prezzi per i rispettivi “abbonamenti”, come dimostrato da tabelle allegate nei contributi procedimentali delle parti”.

Il Tar del Lazio lascia poco spazio ai dubbi e bacchetta l’Antitrust. Primo, nessun “accordo spartitorio” perché l’accordo ha scatenato una concorrenza nel mercato, con più operatori in grado di offrire un prodotto identico, cioè i match della Serie A; secondo “la clientela dei consumatori era pienamente contendibile”. Qui, di seguito, tutti i cinque punti con i quali il Tar del Lazio boccia la sentenza Antitrust:

“Alla luce di quanto illustrato, in definitiva, il Collegio rileva che l’assetto preso in considerazione dall’AGCM:

a) non può definirsi quale “accordo spartitorio”, dato che le parti hanno consentito il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata;

b) non può rientrare nella fattispecie dell’intesa anticoncorrenziale “per oggetto”, in quanto non è stata dimostrata una sua dannosità presuntiva per ripartizione di mercato, dato che non era accertata “a priori” la rispettiva quota di tale mercato e la clientela dei consumatori rimaneva pienamente contendibile;

c) la “causa” contrattuale alla base della sub-licenza per il pacchetto D richiesta dalla Lega e autorizzata dall’AGCM era pienamente lecita, in quanto orientata ad evitare contenziosi futuri, “stallo” del mercato e ulteriori inconvenienti per i consumatori, mantenendo la concorrenza effettiva in assenza di nuovi operatori concretamente interessati all’ingresso nel mercato specifico;

d) la soluzione alternativa propugnata a posteriori dall’AGCM non dava certezze in ordine ad un sicuro incremento della concorrenzialità in termini più estesi di quelli poi verificatisi, con altrettanti sicuri benefici per la Lega e i consumatori;

e) l’assetto definitivo appare anche rispettoso della normativa di cui all’art. 1, comma 3, lett. h), l. n. 106/2007 e all’art. 1 d.lgs. n. 9/2008”.