Calciopoli cassazione – Il processo conosciuto come “Calciopoli‘ si è concluso lo scorso 23 marzo con la prescrizione di gran parte dei reati per Luciano Moggi e per altri imputati. La terza sezione penale della Cassazione ha chiarito il quadro emerso dal processo Calciopoli, nelle motivazioni della sentenza, depositata il 9 settembre e lunga ben 139 pagine.
Moggi viene definito “l’ideatore di un sistema illecito di condizionamento delle gare del campionato 2004-2005 (e non solo di esse)“. Per i supremi giudici, Moggi ha anche ottenuto “vantaggi personali in termini di accrescimento del potere (già di per sè davvero ragguardevole senza alcuna apparente giustificazione)”. Dai giudizi che l’ex dg bianconero esprimeva in tv e sui media “potevano dipendere le sorti di questo o quel giocatore, di questo o quel direttore di gara con tutte le conseguenze che ne potevano derivare per le società calcistiche di volta in volta interessate“, rileva la Cassazione nel suo verdetto.
I tabulati telefonici dimostrano inoltre “numerosi contatti in coincidenza con le partite per le quali era stato designato” tra l’ex arbitro internazionale Massimo De Santis e l’ex dg della Juventus, “a riprova degli strettissimi rapporti tra la sudditanza e la complicità intercorrenti tra i due“. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di ‘Calciopoli’ che riguardano De Santis, che ha rinunciato alla prescrizione e si è visto confermare la condanna a dieci mesi, pena sospesa, per associazione e frode sportiva.
L’associazione per delinquere diretta da Moggi – spiega la Cassazione – “era ampiamente strutturata e capillarmente diffusa nel territorio con la piena consapevolezza per i singoli partecipi, anche in posizione di vertice (come Moggi, il Pairetto o il Mazzini), di agire in vista del condizionamento degli arbitri attraverso la formazione delle griglie considerate quale primo segmento di una condotta fraudolenta“. I giudici sottolineano l'”irruenta forza di penetrazione anche in ambito federale” dell’ex dirigente bianconero. Nelle sue “incursioni negli spogliatoi degli arbitri, al termine delle partite, non solo non lesinava giudizi aspramente negativi sull’operato dei direttori di gara, ma esercitava un potere di interlocuzione aggressiva e minacciosa, frutto soltanto di un esercizio smodato del potere. Emblematici gli episodi che riguardarono l’arbitro Paparesta e il guardalinee Farneti“.
Riguardo la dirigenza viola, alla quale sono stati contestati due episodi di frode sportiva – Fiorentina-Chievo e Lecce-Parma – caduti in prescrizione, secondo le motivazioni della Cassazione, i vertici della Fiorentina – Diego e Andrea Della Valle e il manager viola Sandro Mencucci – si “accostano a quel sistema di potere che li aveva emarginati e in definitiva danneggiati: non dunque con il proposito di garantirsi l’imparzialità delle decisioni arbitrali per riparare ai presunti torti subiti in precedenza (ritenuti alla base della deficitaria situazione in classifica), ma una sorta di accondiscendenza versa un sistema di potere che li garantisse per il futuro attraverso scelte arbitrali oculate pilotate dal gruppo di potere operante in parte in seno alla Figc (i vertici arbitrali e Mazzini) ed in parte estraneo all’ente (Moggi), tra loro in perfetta simbiosi“. Lo scrive la Cassazione