Caso Agnelli: diritto ad una tutela giurisdizionale piena nei confronti delle sanzioni disciplinari sportive. Il parere dell'Avv. Lubrano

Sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, in una prospettiva futura non è da escludere una riforma strutturale della Giustizia Sportiva Italiana.

Sentenza Agnelli parere legale
L'OPINIONE DEL TECNICO
Andrea Agnelli (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Articolo a cura del Prof. Avv. Enrico Lubrano (Docente di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli e Avvocato con esperienza professionale specifica nell’ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport). 

Con sentenza depositata nella mattinata di ieri, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con riferimento al cosiddetto “caso Agnelli” (C424:24 e C425/24), su due questioni di notevole rilevanza per il Diritto dello Sport a livello nazionale italiano, europeo ed internazionale.

In particolare, la Corte di Giustizia ha sancito due principi:

  1. sotto un primo profilo, che sono compatibili con il Diritto Europeo sanzioni disciplinari sportive, con rilevanza anche internazionale, irrogate per violazione del principio di lealtà sportiva, purché le stesse perseguano obiettivi legittimi di interesse generale e purché rispettino il principio di proporzionalità (sulla base di criteri trasparenti oggettivi e non discriminatori);
  2. sotto un secondo profilo, che è compatibile con il Diritto Europeo la normativa nazionale italiana, che prevede una azione meramente risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo, soltanto laddove l’organo di Giustizia Sportiva di ultimo grado costituisca una vera e propria giurisdizione (per composizione e garanzie processuali) e sia precostituito per legge (valutazioni rimesse al Giudice del rinvio, ovvero al TAR Lazio).

La sentenza in questione, a mio modo di vedere, è chiara sul primo principio, in quanto la stessa ammette la legittimità di decisioni di Giustizia Sportiva irrogate per violazione del principio-base di lealtà sportiva ed anche laddove gli effetti di tali decisioni siano estesi a livello internazionale, sempre però nei limiti in cui le stesse perseguano l’obiettivo legittimo di carattere generale, costituito dalla garanzia della regolarità delle competizioni, nonché nei limiti in cui le stesse rispettino il principio di proporzionalità.

Molto più complessa è invece la cosiddetta “prima questione”, oggetto della seconda parte della decisione della Corte di Giustizia, nella quale la stessa:

  • da una parte, impone che vi sia un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo sulle sanzioni disciplinari sportive, con conseguente necessaria attribuzione ad un Giudice (indipendente e precostituito per legge) di poteri di annullamento e di sospensione delle stesse (attualmente preclusi al Giudice Amministrativo, il quale ha una giurisdizione meramente risarcitoria, come previsto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 49/2011 e 160/2019);
  • dall’altra parte, rimette al Giudice del rinvio, ovvero al TAR Lazio, la valutazione se l’attuale ultimo grado di Giustizia Sportiva Italiana (costituito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONi) possa essere riconosciuto come un organo dotato di vera propria “giurisdizione” (ovvero dotato di indipendenza e di imparzialità) e come un Giudice “precostituito per legge”.

A mio modo di vedere, allo stato attuale delle cose, il Collegio di Garanzia dello Sport non può essere riconosciuto né come organismo di tipo giurisdizionale, né tantomeno come un giudice “precostituito per legge”.Lubrano parere caso Agnelli

Enrico LubranoIn particolare, a mio modo di vedere, ad oggi, il Collegio di Garanzia dello Sport non ha tali caratteristiche, ovvero:

  • non può essere riconosciuto come una “giurisdizione”, in quanto non risulta dotato di una vera e propria indipendenza, essendo i relativi componenti nominati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, tanto che le relative decisioni sono considerate (dalla giurisprudenza amministrativa pacifica e dalla stessa legge n. 280/2003) quali decisioni di tipo amministrativo e non quali decisioni di tipo giurisdizionale;
  • non può essere riconosciuto come un giudice “precostituito per legge”, essendo lo stesso previsto dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ma non da una legge dello Stato italiano;

Di conseguenza, per quanto riguarda la successiva applicazione di tali principi da parte del TAR Lazio (al quale il Corte di Giustizia ha rimesso le relative valutazioni), a mio modo di vedere, è molto realistico che:

  • allo stato attuale delle cose, il TAR Lazio escluda la riconoscibilità del Collegio di Garanzia dello Sport come “giurisdizione” e come giudice “precostituito per legge”; di conseguenza, è realistico che lo stesso TAR riconosca al Giudice Amministrativo una pienezza di poteri, anche di annullamento e di sospensione delle sanzioni disciplinari sportive;
  • in una prospettiva futura, non è da escludere una riforma strutturale della Giustizia Sportiva Italiana, con legge dello Stato italiano, che potrebbe riconfigurare il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI come una vera e propria giurisdizione (garantendone una piena indipendenza dall’ordinamento sportivo ed escludendo che le nomine dei relativi componenti siano poste in essere dal CONI) e come giudice “precostituito per legge”: soltanto in tale caso, la sussistenza di un potere di annullamento e di sospensione delle sanzioni disciplinari sportive in capo ad un nuovo Collegio di Garanzia dello Sport potrebbe giustificare la sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria in capo al Giudice Amministrativo.