San Siro, il TAR unifica i quattro ricorsi pendenti: decisa la data dell'udienza

Il ricorso più recente, depositato al TAR della Lombardia lo scorso novembre, si aggiunge a quelli presentati nel corso degli anni.

DOCUMENTI
San Siro (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

I quattro ricorsi pendenti al TAR della Lombardia sul tema San Siro sono stati unificati e saranno discussi in un’unica data. Come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza, infatti, il TAR ha deciso di unificare i quattro procedimenti: i primi sono partiti addirittura nel 2022, arrivando poi con diverse integrazioni anche a toccare i temi più recenti oggetto di discussione e votazione a Palazzo Marino. 

In particolare, i quattro ricorsi saranno discussi in udienza pubblica il prossimo 23 giugno 2026 per il giudizio sul merito e con un giudice ancora da assegnare. Ecco i dettagli dei procedimenti ancora in corso.

 

Il primo ricorso: 67 cittadini contro il pubblico interesse sul nuovo stadio

Il primo fronte del contenzioso è rappresentato dal ricorso presentato da Gabriella Bruschi e altri 66 cittadini davanti al TAR Lombardia – Milano. L’azione legale punta a ottenere l’annullamento della delibera di Giunta n. 1379/2021, con cui il Comune aveva confermato il pubblico interesse sulla proposta avanzata da Milan e Inter nel luglio 2019: la demolizione del Meazza e la realizzazione di un nuovo distretto sportivo multifunzionale. Il 15 luglio 2025 si è tenuta l’udienza cautelare: il giorno successivo il TAR, con l’ordinanza n. 762/2025, ha respinto la richiesta di sospensiva.

Il secondo ricorso: l’Associazione Gruppo Verde San Siro contro la delibera del 2021

Il secondo ricorso, promosso dall’Associazione Gruppo Verde San Siro e altri 52 ricorrenti, riguarda anch’esso la delibera n. 1379/2021, contestata per le stesse ragioni: l’approvazione del pubblico interesse sul progetto di demolizione del Meazza e costruzione del nuovo complesso.

Il 10 ottobre 2025 è stata presentata un’istanza di sospensiva con richiesta di decreto inaudita altera parte, ma il Presidente del TAR, il 16 ottobre, ha respinto la domanda monocratica. L’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.

Il terzo ricorso: nuova azione contro le linee di indirizzo del 2025

Un ulteriore ricorso, sempre dell’Associazione Gruppo Verde San Siro, questa volta con 99 ricorrenti, è diretto contro la delibera di Giunta n. 324/2025, che definisce le linee di indirizzoper procedere rispetto alla proposta di acquisto dell’intero compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, incluso lo stadio Giuseppe Meazza, da parte di Inter e Milan.

Anche in questo procedimento, il 10 ottobre 2025 è stata avanzata un’istanza di sospensivacon richiesta di decreto immediato; lo stesso giorno il Presidente del TAR ha respinto la misura monocratica. Anche in questo caso, in parallelo al ricorso precedente, l’udienza cautelare è andata in scena lo scorso 11 novembre 2025, con la decisione da parte dei ricorrenti di rinunciare alla sospensiva.

Il quarto ricorso: azione contro i passaggi procedurali

Un ulteriore fronte giudiziario si è aperto con il ricorso depositato contro la delibera del Consiglio comunale n. 71/2025, approvata il 29 settembre 2025, che definisce gli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare di San Siro, comprensivo dello stadio “Giuseppe Meazza”, classificato nel Piano di Governo del Territorio come Grande Funzione Urbana San Siro. La delibera discende dalla proposta avanzata da Milan e Inter per l’acquisto dell’intera area.

L’impugnazione non riguarda solo l’atto finale, ma anche una serie di passaggi procedurali: la convocazione delle Commissioni consiliari del 24 settembre 2025, il subemendamentopresentato all’emendamento n. 9 della proposta di deliberazione 1323/2025 e la decisione della Presidente del Consiglio comunale di dichiarare decaduti gli emendamenti non ancora esaminati. Contestati anche tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Al centro del ricorso c’è la presunta lesione delle prerogative di un consigliere comunale, che lamenta come la Commissione da lui presieduta non abbia potuto esprimere pareri o proposte di modifica al testo da inviare al Consiglio. Secondo il ricorrente, inoltre, una parte degli emendamenti regolarmente presentati non sarebbe mai giunta in aula per il voto. La posizione del Comune è netta: il ricorso sarebbe inammissibile e infondato, perché l’iter di approvazione della delibera si sarebbe svolto nel pieno rispetto delle norme di legge, del regolamento consiliare e del principio di partecipazione dei consiglieri.