Berlusconi e Fininvest perdono il ricorso alla Corte Europea dei diritti umani sul Lodo Mondatori

Il legale della holding della famiglia Berlusconi: «Sentenza deludente: restiamo profondamente convinti del fatto che Silvio Berlusconi in Italia è stato vittima di una grave ed evidentissima violazione del fondamentale principio della presunzione d’innocenza».

Silvio Berlusconi storia
(Foto: Samantha Zucchi / Insidefoto)

Silvio Berlusconi e la Fininvest hanno perso sui punti più importanti i ricorsi alla Corte europea dei diritti umani nel marzo del 2014 concernenti vari aspetti della vicenda giudiziaria sul Lodo Mondadori. La Cedu ha stabilito che la giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione d’innocenza dell’ex premier (nonché ex proprietario di Milan e Monza, scomparso nel giugno 2023) e quello all’equo processo dell’azienda nel processo sul Lodo Mondadori, né il loro diritto alla proprietà privata per quanto riguarda le somme dovute alla Cir di De Benedetti. Si dà ragione a Fininvest solo sulla “mancata motivazione da parte della Corte di Cassazione della condanna alle spese processuali”.

“Prendiamo atto della deludente decisione della Cedu, che non ha minimamente colto la forza e la fondatezza dei punti fondamentali dei nostri ricorsi”. Così il legale di Fininvest, Andrea Saccucci, circa la decisione della Corte europea dei diritti umani. “Restiamo profondamente convinti – aggiunge – di tutte le nostre valutazioni, a partire dal fatto che Silvio Berlusconi in Italia è stato vittima di una grave ed evidentissima violazione del fondamentale principio della presunzione d’innocenza”.

«Nel caso Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. e Berlusconi c. Italia, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto a un equo processo / del diritto di accesso a un tribunale con riguardo al rispetto del principio del giudicato e al diritto a un tribunale costituito per legge», si legge nel comunicato della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

«Il caso riguardava un procedimento civile promosso dinanzi ai giudici italiani dalla società CIR S.p.A. contro la società ricorrente, che all’epoca dei fatti era presieduta da Silvio Berlusconi. L’azione civile era volta a ottenere il risarcimento del danno subito da CIR a seguito della corruzione di un giudice che aveva partecipato all’adozione di una decisione giudiziaria (“la sentenza del 1991”) in una precedente controversia tra le due società».

De Benedetti Cronache di Spogliatoio
Carlo De Benedetti, (Foto: Samantha Zucchi/Insidefoto)

«La Corte ha rilevato che la riconsiderazione della soluzione adottata nella sentenza del 1991 – alla quale aveva preso parte il giudice corrotto – nel corso del giudizio risarcitorio promosso dalla vittima dell’atto di corruzione non aveva violato il principio del giudicato, osservando che essa era giustificata da ragioni imperative, conforme al diritto interno e tale da realizzare un giusto equilibrio tra gli interessi dell’individuo e l’esigenza di garantire il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Inoltre, ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero ecceduto la loro competenza ratione materiae nel giudizio risarcitorio».

«La Corte ha altresì escluso qualsiasi violazione del diritto al rispetto dei beni in relazione a un ordine di pagamento di un risarcimento nell’ambito di una controversia tra soggetti privati. Essa ha osservato che le decisioni interne, fondate tra l’altro su una perizia, erano adeguatamente motivate e non presentavano alcun carattere arbitrario. Ha rilevato che l’ammontare del risarcimento era stato determinato sulla base della valutazione del danno subito da CIR in conseguenza dell’atto illecito attribuito alla società ricorrente, ritenendo irrilevante l’impatto di tale importo sulla situazione finanziaria di quest’ultima».

«La Corte ha invece riscontrato una violazione del diritto a un equo processo con riferimento alla mancata motivazione, da parte della Corte di cassazione, della condanna alle spese processuali. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di cassazione non fosse sufficientemente motivata su tale punto».

«La Corte ha infine stabilito che non vi era stata alcuna violazione della presunzione di innocenza nei confronti del ricorrente Berlusconi. Ha osservato che, pur esaminando gli stessi fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, i giudici nazionali avevano più volte precisato che la loro analisi era finalizzata esclusivamente all’accertamento della responsabilità civile. Ha pertanto concluso che le decisioni interne non avevano attribuito al ricorrente Berlusconi alcuna responsabilità penale».