Rescissione e contratti: cosa significa la sentenza della Ue sul caso FIFA-Diarra

Cosa stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che potrebbe cambiare alcuni aspetti del calciomercato in futuro.

Cosa significa la sentenza Diarra FIFA
(Foto: Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

Questa mattina la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata protagonista delle cronache calcistiche. Dopo il caso Superlega – con la sentenza risalente al mese di dicembre del 2023 – oggi l’istituzione con sede in Lussemburgo si è espressa sulla compatibilità di alcune norme del “Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Giocatori” della FIFA (RSTP) con il diritto comunitario.

Nello specifico, la norma centrale è quella secondo la quale qualsiasi nuovo club di calcio professionistico che ingaggi un giocatore in seguito a una risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa sia solidalmente e congiuntamente responsabile del pagamento dell’indennità dovuta dal giocatore al suo precedente club, calcolata secondo criteri specifici stabiliti dal regolamento. Il RSTP presuppone inoltre che il nuovo club, qualora abbia incitato il giocatore a rompere il contratto con la sua vecchia società, sia esposto a sanzioni sportive, come il divieto di tesserare nuovi giocatori per un periodo determinato. Infine, il RSTP stabilisce che l’associazione calcistica nazionale del vecchio club non può rilasciare un certificato internazionale di trasferimento (CIT) al giocatore se esiste una controversia contrattuale non risolta tra il giocatore e il club.

La sentenza in questione è legata ad una controversia tra l’ex calciatore francese Lassana Diarra e un suo vecchio club, il Lokomotiv Mosca, e potrebbe rappresentare uno spartiacque nella gestione dei casi di rescissione dei contratti “senza giusta causa” da parte dei calciatori professionisti. Ma cosa dice questa sentenza? Quali sono le norme del regolamento FIFA in contrasto con l’ordinamento comunitario?

Cosa significa la sentenza Diarra FIFA – La sintesi della vicenda

BZ (nome generico utilizzato dalla Corte per indicare Lassana Diarra, ndr) è un ex giocatore professionista residente a Parigi, in Francia. Nell’agosto 2013, ha firmato un contratto di lavoro di quattro anni con un club di calcio professionistico russo, il Lokomotiv Mosca. L’anno successivo, il club ha risolto il contratto per motivi legati ad alcuni comportamenti di BZ, chiedendo alla camera di risoluzione delle controversie della FIFA di condannare BZ al pagamento di un’indennità di 20 milioni di euro per «risoluzione del contratto senza giusta causa» secondo il “Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Giocatori” della FIFA.

Nel maggio 2015, la camera di risoluzione delle controversie della FIFA ha accolto parzialmente la richiesta del club, condannando BZ a pagare un’indennità di 10,5 milioni di euro. Inoltre, ha dichiarato che il RSTJ, nella misura in cui prevede che il nuovo club che ingaggia il giocatore sia responsabile in solido del pagamento dell’indennità, non si applicherebbe a BZ in futuro. Nel maggio 2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato questa decisione in appello.

Nel dicembre 2015, BZ ha intentato una causa presso il tribunale commerciale dell’Hainaut (divisione di Charleroi, Belgio), chiedendo la condanna della FIFA e dell’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL (la Federcalcui belga) al pagamento di un’indennità di 6 milioni di euro, come risarcimento per il danno subito per non essere stato ingaggiato nel 2015 dal club belga Sporting du Pays de Charleroi SA a causa delle restrizioni imposte dal RSTJ. Nel gennaio 2017, il tribunale ha accolto in linea di principio la richiesta e ha condannato le due associazioni al pagamento di una somma provvisionale.

La Corte d’appello, chiamata a decidere sul ricorso della FIFA, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se, alla luce delle specificità dello sport e del regolare svolgimento delle competizioni sportive, le regole in questione debbano essere considerate come un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori e alla concorrenza.

Cosa significa la sentenza Diarra FIFA – Le valutazioni della Corte di Giustizia dell’Ue

In via preliminare, la Corte di Giustizia dell’Ue ha indicato che le regole in questione nel caso principale hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro dei giocatori e, quindi, sulla loro attività economica. Inoltre, poiché la composizione delle squadre è uno dei parametri essenziali delle competizioni, le regole in questione devono essere considerate come aventi un impatto diretto sulle condizioni di svolgimento dell’attività economica generata da tali competizioni e sulla concorrenza tra i club che vi partecipano. Pertanto, le regole in questione rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, che la Corte interpreta successivamente, alla luce delle differenze di regime che caratterizzano queste due disposizioni.

In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 45 TFUE, la Corte ha concluso che esiste un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori. A questo proposito, essa osserva che le regole in questione nel caso principale potrebbero sfavorire i giocatori che desiderano esercitare la loro attività economica per conto di un nuovo club situato in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza o del loro attuale luogo di lavoro, interrompendo unilateralmente il contratto di lavoro con il loro precedente club, per una causa che quest’ultimo sostiene o potrebbe sostenere non essere giusta. Infatti, l’esistenza di tali regole e la loro combinazione fanno gravare sui club che desiderano ingaggiare tali giocatori rischi giuridici significativi, rischi finanziari imprevedibili e potenzialmente molto elevati, nonché importanti rischi sportivi, i quali, nel loro insieme, sono chiaramente tali da dissuadere i club dall’ingaggiarli.

In merito a una possibile giustificazione, la Corte specifica che l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un’associazione sportiva. Tale obiettivo assume inoltre un’importanza particolare nel caso del calcio, dato il ruolo essenziale attribuito al merito sportivo nello svolgimento delle competizioni. Inoltre, la Corte rileva che, poiché la composizione delle squadre è uno dei parametri fondamentali delle competizioni, il mantenimento di una certa stabilità negli organici dei club, e quindi di una certa continuità nei contratti relativi, può essere considerato come uno dei mezzi idonei a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

Tuttavia, la Corte ritiene che, salvo le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, le diverse regole del RSTP in questione nel caso principale sembrano andare oltre quanto necessario per raggiungere questo obiettivo, soprattutto considerando che esse tendono ad applicarsi, in larga misura, in modo combinato e, per alcune di esse, per un periodo di tempo considerevole, a giocatori la cui carriera è relativamente breve. Questo è particolarmente vero per i criteri di calcolo dell’indennità dovuta in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte del giocatore “senza giusta causa”. Infatti, secondo la Corte, tali criteri di indennizzo sembrano essere più orientati a tutelare gli interessi finanziari dei club nel contesto economico specifico dei trasferimenti dei giocatori piuttosto che a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Lo stesso vale per la regola che prevede, in linea di principio e quindi senza tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, e in particolare del comportamento effettivo del nuovo club che ingaggia il giocatore, che un club è responsabile in solido del pagamento dell’indennità dovuta dal giocatore al suo precedente club in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa. Lo stesso discorso vale per la possibilità di adottare quasi automaticamente una sanzione sportiva contro il nuovo club sulla base di una presunzione di responsabilità di quest’ultimo nella risoluzione contrattuale avvenuta, così come per il divieto generale di rilasciare un CIT (certificato internazionale di trasferimento) finché persiste una controversia legata a tale risoluzione, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata la risoluzione contrattuale.

Di conseguenza, la Corte dichiara quanto segue: «L’articolo 45 TFUE si oppone a regole come quelle in questione, a meno che non sia dimostrato che tali regole, interpretate e applicate nel territorio dell’Unione, non eccedano quanto necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni calcistiche tra club, mantenendo un certo grado di stabilità negli organici dei club di calcio professionistico».

In secondo luogo, la Corte ricorda che, affinché una decisione di un’associazione di imprese rientri nel divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario dimostrare che essa ha lo scopo o l’effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. Per quanto riguarda l’esistenza di uno scopo anticoncorrenziale, la Corte sottolinea che questo concetto si riferisce esclusivamente a certi tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un sufficiente grado di nocività per la concorrenza. La Corte osserva che un comportamento collusivo tra imprese può includere la limitazione o il controllo di un parametro essenziale della concorrenza, come il reclutamento di lavoratori di alto livello, nel caso del calcio professionistico.

Nel caso specifico, la lettura combinata delle regole del RSTP mostra, da un lato, che esse sono tali da restringere in modo generalizzato e drastico la concorrenza che, in loro assenza, potrebbe esistere tra i club di calcio professionistico stabiliti in uno Stato membro e quelli situati in altri Stati membri per il reclutamento di giocatori già sotto contratto con un determinato club. Dall’altro, questa restrizione della concorrenza transfrontaliera si estende all’intero territorio dell’Unione ed è di carattere permanente, coprendo l’intera durata di ciascun contratto di lavoro che un giocatore può stipulare successivamente con un club.

Poiché il sistema delle competizioni calcistiche si basa sull’affrontamento e l’eliminazione progressiva delle squadre partecipanti e sul merito sportivo, può essere legittimo, per un’associazione come la FIFA, cercare di garantire la stabilità degli organici durante una stagione. Tuttavia, le specificità del calcio e il funzionamento del mercato non possono giustificare una restrizione generalizzata, drastica e permanente della concorrenza transfrontaliera tra i club nel reclutamento di giocatori già sotto contratto con un altro club o in casi di rottura di contratto senza giusta causa.

Tali regole, anche se presentate come mezzo per prevenire il “depredamento” di giocatori da parte di club con maggiori risorse finanziarie, equivalgono a un divieto generale, assoluto e permanente del reclutamento unilaterale, imposto a tutti i club e giocatori. Queste regole costituiscono una restrizione evidente della concorrenza che potrebbe esistere tra i club. Pertanto, non è necessario esaminare i loro effetti.

Infine, la Corte chiarisce che, per valutare se una condotta con uno scopo anticoncorrenziale possa beneficiare di un’esenzione prevista dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la giurisdizione di rinvio deve considerare che le regole del RSTP presentano diversi elementi discrezionali o sproporzionati e una restrizione generalizzata della concorrenza transfrontaliera per il reclutamento di giocatori di alto livello. Queste circostanze, singolarmente considerate, sembrano escludere che tali regole possano essere considerate indispensabili o necessarie per ottenere miglioramenti di efficienza.

In conclusione, la Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, le regole del RSTP costituiscono una decisione di un’associazione di imprese che è vietata, a meno che non venga dimostrato, con argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni richieste per l’esenzione sono soddisfatte.

Cosa significa la sentenza Diarra FIFA – Il significato della sentenza

In sintesi, dunque, la sentenza odierna non è affatto una liberalizzazione e non consente ai calciatori di recedere dai propri contratti senza conseguenze. Se così fosse, l’impatto sul mondo del calcio tra la sparizione dei cartellini e – presumibilmente – stipendi decisamente più elevati sarebbe decisamente più rilevante.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha invece stabilto che i regolamenti FIFA, nei casi di interruzioni contrattuali in cui non vi sia la cosiddetta “giusta causa”, non possono impedire il trasferimento di un calciatore a priori minacciando una responsabilità del club acquirente in caso di indennizzo o senza rilasciare il certificato internazionale di trasferimento.

Il calciatore potrà quindi trasferirsi in un nuovo club dopo essersi liberato dal rapporto di lavoro precedente, ma la società colpita da questa “perdita” sarà comunque libera di fare causa al calciatore in questione e alla società che deciderà di tesserarlo. Toccherà poi alla FIFA stabilire le responsabilità e quantificare eventuali danni.

Cosa significa la sentenza Diarra FIFA – I commenti dei legali di FIFPro e FIFA

«Tutta la logica economica dietro al mercato dei trasferimenti è stata messa in discussione oggi», ha commentato all’agenzia di stampa AFP Pieter Paepe, avvocato di FIFPro, il sindacato internazionale dei giocatori. «La Corte non dice che i giocatori abbiano il diritto di rescindere il loro contratto senza alcuna conseguenza, ma che l’indennità è sproporzionata e che non si può includere la somma non ammortizzata del trasferimento. La FIFA prevede anche una sanzione sportiva contro il giocatore, ed è anch’essa sproporzionata per la Corte di giustizia dell’Ue», ha aggiunto Paepe.

Dello stesso avviso è Emilio Garcia, responsabile legale e della conformità della FIFA: «Abbiamo preso atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione al caso di Lassana Diarra. È importante chiarire che la decisione odierna non cambia affatto i principi fondamentali del sistema dei trasferimenti».

«La FIFA ha migliorato continuamente questo sistema per molti anni non per il proprio beneficio, ma per il beneficio dei giocatori, dei club, delle leghe e delle associazioni affiliate, per garantire che i giocatori possano allenarsi, svilupparsi e avere stabilità, salvaguardando al contempo l’integrità delle competizioni attraverso l’implementazione di un solido quadro normativo per il sistema dei trasferimenti internazionali», ha concluso.

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