Ufficiale, il TAR dichiara inammissibile il ricorso sul vincolo per San Siro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo relativo al secondo anello del Meazza.

Ricorso vincolo San Siro
Stadio San Siro (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Adesso è ufficiale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Milano sul vincolo relativo al secondo anello di San Siro. Il ricorso era stato presentato contro il parere della Sovrintendenza, che aveva anticipato il vincolo sul secondo anello dello stadio Giuseppe Meazza, rendendo impossibile l’abbattimento dello stadio e la prosecuzione del progetto per un nuovo impianto nell’area, voluto da Inter e Milan.

Con una nota risalente al 19 maggio 2023, indirizzata alla Soprintendenza e al Segretariato regionale, il Comune di Milano aveva chiesto una valutazione anticipata dei profili di interesse che potesse presentare il secondo anello dello Stadio San Siro, rappresentando che il cronoprogramma dello studio di fattibilità per il nuovo San Siro, sottoposto a dibattito pubblico, prevedeva la demolizione dello stadio attuale dopo la scadenza dei settant’anni dalla realizzazione degli interventi del 1953-1955.

Il Comune aveva evidenziato che il secondo anello avrebbe acquisito il requisito della vetustà (oltre 70 anni) prima della prevista fase di demolizione e della cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina gennaio 2026. La Soprintendenza ha quindi avviato un’istruttoria, effettuando un sopralluogo il 12 giugno 2023 e ha ritenuto di «potere comunicare, in via anticipata, l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica».

Con nota in data 7 agosto 2023, il Segretariato Regionale per la Lombardia ha comunicato, dopo avere acquisito il parere della Soprintendenza, che nella seduta del 27 luglio 2023 la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia «ha espresso all’unanimità parere positivo di sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro […], avallando quindi la proposta della competente Soprintendenza».

La nota ha precisato che la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia, nel corso della medesima seduta, «ha richiamato la valenza come archivio esposto della tribuna ovest dello Stadio per le targhe/epigrafi che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan. Trattandosi di archivio pubblico, in quanto di proprietà comunale, esso è tutelato ex lege ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 42/2004».

Da qui è partito il ricorso del Comune di Milano, che da un lato ha contestato la valutazione di sussistenza dell’interesse culturale, deducendo diversi profili di illegittimità, dall’altro, ha censurato la ritenuta esistenza di un archivio esposto, evidenziando che i beni oggetto dell’archivio non sono di proprietà comunale, trattandosi di targhe appartenenti a Inter e Milan.

Ricorso che il TAR ha respinto definitivamente, dichiarando:

  1. inammissibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui contestano gli atti gravati in relazione alla configurazione di un archivio pubblico e indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda e dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge;
  2. inammissibili nel resto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto esposto in motivazione;
  3. di compensare tra le parti le spese di lite.