Acerbi accusato di razzismo da Juan Jesus: cosa rischia il difensore dell'Inter

Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva sui comportamenti discriminatori e quali sono le sanzioni previste dal regolamento.

Acerbi squalifica Juan Jesus
(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

«Acerbi mi ha detto negro». Con queste parole il difensore del Napoli Juan Jesus si è rivolto all’arbitro La Penna durante la sfida tra l’Inter e i partenopei. Il centrale brasiliano, in maniera inequivocabile – dal labiale televisivo – ha portato la sua pesante accusa all’attenzione del direttore di gara. «A me non mi sta bene questo, abbiamo una scritta qui…» ha continuato, mostrando all’arbitro la patch antirazzismo sulla maglia.

La Penna ha ascoltato, ha preso nota ma non poteva fare molto. E, nel post partita, il brasiliano ha deciso di gettare acqua sul fuoco: «Cosa è successo con Acerbi? Lui è andato un po’ oltre con le parole ma si è scusato, è un bravo ragazzo e quando la partita finisce è tutto a posto. Spero non accada più perché è un ragazzo intelligente…».

Cosa rischia Acerbi? Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

Non ci si può fermare chiaramente alle dichiarazioni di Juan Jesus, che ha poi limitato il caso, chiudendolo ancor prima che si scatenasse un ulteriore tormentone post partita. Ma resta la gravissima accusa di discriminazione da parte di un calciatore nei confronti di un altro: parole su cui la giustizia sportiva cercherà di fare chiarezza, per agire di conseguenza qualora fossero accertate. Ma cosa rischia Acerbi per l’accaduto?

Qualora fosse accertata, l’offesa di Acerbi nei confronti di Juan Jesus rientrerebbe nei casi disciplinati dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Al comma 1 si legge che «costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, 32 lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

Al comma 2 si specifica che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00».

La sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera g) indicato nel regolamento fa riferimento al «divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA».