Questa mattina la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito come la UEFA, e di conseguenza la FIFA, abbiano da sempre sfruttato nel mondo del calcio una posizione dominante, determinando in questo modo un abuso. In particolar modo, gli organismi non possono dare la loro approvazione preventiva a nuove competizioni per club, perché questi regolamenti violano il diritto comunitario.
Ma come si legge da un punto di vista tecnico la sentenza della Corte? Un commento è arrivato dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo Partner e Head of Sport e Flora Santaniello Counsel del dipartimento antitrust di LCA Studio Legale: «La tanto attesa decisione della Corte di Giustizia Europea, come era prevedibile, sancisce come la decisione della UEFA di negare ai club di partecipare alla Superlega, rappresenti un abuso di posizione dominante, una violazione del diritto alla libera circolazione di servizi e delle regole che in generale disciplinano la concorrenza tra imprese nell’Unione Europea.
Tenendo conto della natura prettamente commerciale della questione, l’argomento principale e di maggiore rilievo sollevato dalla European Super League Company, è quello relativo alla violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che vietano le pratiche commerciali che impediscono, restringono o falsano la concorrenza per il mercato europeo e l’abuso, da parte di enti economici (cd undertakings, per usare la terminologia tipica della Corte di Giustizia), di posizione dominante.
Infatti, dopo aver scrutinato gli statuti di FIFA e UEFA, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli stessi prevedano che qualunque competizione calcistica non organizzata, appunto, da UEFA e FIFA, debba essere da loro approvata. Per questo motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto illecite le disposizioni contenute negli statuti, non tanto per il loro contenuto, ma, nelle parole della Corte, perché tali disposizioni non erano assoggettate a procedure di controllo chiare, non discriminatorie e oggettive, in grado di limitare il rischio di effetti lesivi della libera concorrenza.
Sentenza Superlega cosa cambia – I rischi di UEFA e FIFA
Evidentemente i rischi maggiori per FIFA e UEFA sono rappresentanti dalla perdita di appeal, e il conseguente danno economico, che deriverebbe da una potenziale exit da parte di quelli che sono, dati alla mano, tra i club con i maggiori ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.
Se da un lato la sentenza parrebbe mettere un punto sul monopolio dell’organizzazione di competizioni calcistiche da parte della FIFA e della UEFA, dall’altro lascia aperto il dibattito circa la effettiva praticabilità del progetto “Superlega” non più come originariamente inteso dai club fondatori, bensì nella nuova versione annunciata immediatamente dopo la pronuncia della Corte dalla A22 Sports Management – società costituita per sponsorizzare e supportare la creazione della nuova competizione europea.
Già a febbraio la società aveva sottolineato l’indispensabilità del progetto per la promozione di un calcio più sostenibile, seppur riconoscendone delle aree di miglioramento, dichiarando di avere fiducia nel sistema giudiziario europeo e auspicandosi un intervento deciso della Corte di Giustizia per garantire il rispetto della normativa dell’Unione in materia di concorrenza, nella logica di una maggiore integrità, solidarietà e apertura del sistema. Intervento che oggi è stato reso ufficiale.
Sentenza Superlega cosa cambia – Gli sviluppi futuri
Se ancora non è chiara la prosecuzione del progetto Superlega, ciò che risulta evidente, dopo le recenti decisioni sulla possibile incompatibilità delle FIFA Football Agent Regulations con il diritto dell’Unione e di alcuni Stati, è evidente come la FIFA si trovi ora a dover riconsiderare la propria posizione all’interno del calcio, tenendo conto della necessità di ridiscutere il diritto di esercitare la propria autonomia, avviando dei tavoli di confronti con tutti gli stakeholder del sistema.
La decisione della Corte sancisce il principio secondo cui l’autonomia dello sport trova un limite nell’interesse europeo a tutelare la concorrenza e il libero mercato. Al contempo, viene evidenziata la salvaguardia degli interessi dei consumatori a fruire dello sport nel suo carattere commerciale, non solo come libertà di praticare l’attività sportiva ma anche come libertà di poter fruire del prodotto sport».