Blue Skye perde la causa con Elliott anche in Italia: dovrà pagare le spese legali

Il fondo statunitense vince un’altra causa, questa volta in Italia. Il contenzioso risaliva a marzo e ora Blue Skye dovrà pagare le spese legali.

Blue Skye Elliott Italia
Il numero uno del fondo Elliott, Paul Singer (Foto: Thos Robinson/Getty Images for New York Times)

Nuovo capitolo nello scontro tra Blue Skye e il fondo Elliott sulla cessione del Milan a RedBird. La società guidata da Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo si era rivolta nel mese di marzo al Tribunale di Milano per ottenere che quest’ultimo dichiarasse che Project RedBlack e Rossoneri Sport Investment avevano costituito una “società super de facto” domiciliata in Italia, e che tale società fosse insolvente.

Rossoneri Sport Investment era il veicolo che controllava il Milan e il cui 100% era controllato a sua volta da Project Redblack (della quale il 4,27% si trovava nelle mani di Blue Skye). L’azione legale in questione fa parte di una serie di contenzioni avviati proprio da Blue Skye non soltanto in Italia, ma anche negli USA, passando per il Lussemburgo e Hong Kong, tutti legati alla cessione del club rossonero alla RedBird Capital di Gerry Cardinale.

Ora, secondo quanto Calcio e Finanza ha potuto apprendere da fonti al corrente della situazione, Blue Skye ha perso questa causa avviata a Milano ed è stata condannata al pagamento delle spese legali rispettivamente a ciascuno di Project RedBlack, Rossoneri Sport Investment e Arena Investor (società guidata da Dan Zwirn che negli anni ha fornito capitale per alcune operazioni anche a Blue Skye e che si è sempre schierata dalla parte di Elliott nell’operazione con RedBird).

La Corte ha ritenuto che non esista alcuna base di fatto o di diritto per dichiarare l’esistenza di una “società super de facto” e per la quale Project Redblack o Rossoneri Sport Investment possano essere considerati insolventi ai sensi del diritto italiano.

Secondo il Tribunale Blue Skye «non ha dimostrato l’esistenza in Italia di contratti diretti alla gestione dell’entità di fatto o delle società di diritto lussemburghese alle quali essa sostiene di partecipare, né ha dimostrato che le decisioni gestionali delle suddette società fossero state assunte in via permanente in Italia, o che l’attività di tenuta delle scritture amministrative e contabili o la produzione di redditi rilevanti ai fini fiscali si sarebbe svolta in tale Paese». La pretesa di Blue Skye, secondo il Tribunale «è priva dei requisiti di liquidità e certezza, che soli suffragano la pretesa dei ricorrenti volta ad ottenere l’insolvenza della presunta esistenza di una società di fatto».

 

Interpellato in merito un portavoce di Elliott ha così commentato la sentenza: «Elliott è ovviamente molto soddisfatto, ma per nulla sorpreso dalla decisione della Corte. Questo caso è stato solo uno dei numerosi contenziosi frivoli e vessatori avviati da Blue Skye. Nessuna delle cause intentate da Blue Skye ha alcun merito e Blue Skye non ha avuto successo in nessuna di esse. Elliott peraltro continuerà a difendersi vigorosamente in tutte le restanti cause, in ogni tribunale e in ogni giurisdizione, per quanto tempo ciò possa richiedere».