Squalifica o inibizione, cosa dice il regolamento FIGC sulle "gogne pubbliche"

Il Codice di Giustizia Sportiva vieta le cosiddette “gogne pubbliche”. Ecco le sanzioni previste per i calciatori e per il club in caso di violazioni.

Plusvalenze nuove regole
(Foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

La sconfitta ottenuta sul campo dello Spezia ha fatto male alla classifica del Milan, che rischia ora di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Una situazione che avrebbe un peso non indifferente anche sul fronte economico e che Stefano Pioli e i suoi calciatori proveranno a scongiurare nelle ultime partite.

Che il clima sia teso è stato evidente anche al termine dell’incontro di ieri, quando i tifosi hanno chiamato a raccolta la squadra per parlare in vista della semifinale di Champions League. Un comportamento che, tuttavia, è finito nel mirino della Procura FIGC, che vuole verificare se l’arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League.

Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, contiene una norma che vieta le cosiddette “gogne pubbliche” a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie. L’articolo 26 del Codice recita infatti che «durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana».

«In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro», si legge ancora.

Le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, alla lettera e) o h) sono le seguenti:

  • Squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
  • h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.