Con un’istanza del suo legale Dario Trevisan, Margherita Agnelli ha presentato nelle settimane scorse al Tribunale di Torino una querela civile “di falso” riguardo al testamento svizzero di sua madre, Marella Caracciolo Agnelli. La notizia – scrive Il Fatto Quotidiano – è emersa durante un’udienza pubblica della causa che la secondogenita di Gianni Agnelli ha avviato contro i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann.
Lo scopo di Margherita è quello di far dichiarare dal Tribunale che l’eredità della madre non poteva essere regolata dal diritto svizzero, poiché Marella Agnelli, scomparsa il 23 febbraio 2019, non sarebbe stata una cittadina italiana residente in territorio elvetico (per almeno sei mesi all’anno), ma avrebbe trascorso la maggior parte della sua vita a Torino e a Marrakech.
Se così fosse, si applicherebbe il Codice civile italiano e decadrebbero sia il patto successorio firmato nel 2004 a Ginevra, nel quale Margherita rinunciava al patrimonio della madre, in cambio di 1,2 miliardi di euro come quota dell’eredità del padre, e le successive disposizioni testamentarie di Marella Caracciolo a favore dei tre nipoti Elkann. Si rimetterebbe dunque in discussione il controllo della società semplice Dicembre da parte di John Elkann (che oggi ne detiene il 60%, mentre il 40% è diviso in parti uguali tra Lapo e Ginevra) e, a cascata, della Giovanni Agnelli Bv (la società di tutti gli eredi della dinastia) e infine di Exor.
Non solo, il legale di Margherita ha contestato anche la validità del testamento della vedova dell’Avvocato (12 agosto 2011) e delle sue due aggiunte (14 agosto 2012 e 22 agosto 2014) redatti dal notaio elvetico Urs von Grünigen. E lo ha fatto con due mosse diverse. La prima è costituita da due distinte consulenze grafologiche secondo le quali sarebbe dubbia “la veridicità delle firme”.
La gestione di testamento e aggiunte, redatti in lingua italiana, è avvenuta secondo il diritto elvetico. Che prevede due diverse procedure. Nella prima, se è il testatore a dettare le sue volontà, il notaio le redige e poi le legge al suo cliente. Solo dopo, fa entrare i testimoni i quali certificano che il testatore dichiara di conoscere il contenuto esatto del testo, assistono alla firma di cliente e notaio e, infine, certificano la “capacità di disporre” del primo.
Se invece il testatore ha dato istruzioni precedenti al notaio, affidandogli il compito di preparare la stesura, allora i testimoni dovranno essere presenti sin dall’inizio della lettura. Per tutti e tre gli atti testamentari di Marella Caracciolo, la procedura scelta è sempre stata la prima, ma non si sa se tutti i testimoni che si sono alternati conoscessero la lingua italiana (i legali dei fratelli Elkann, invece, sostengono di sì).
Infine, la mossa più clamorosa di cui si è saputo solo ieri e che chiede di accertare, ex art. 313 del Codice di Procedura civile, l’eventuale “falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata”. Un accertamento che dovrà essere compiuto non dal giudice monocratico che sta istruendo la causa sull’eredità, ma da un collegio del Tribunale civile con la partecipazione però di un pubblico ministero: in un incrocio tra procedura civile e penale.