In attesa del ricorso del 19 aprile al Collegio di Garanzia dello Sport per il caso plusvalenze, la Juventus guarda al secondo filone di indagini, quello in cui il procuratore Chinè ha raggruppato la cosiddetta “manovra stipendi” e le “partnership sospette” con altri club.
Si è parlato dell’ipotesi di un patteggiamento per la Juve su questo fronte, ma per l’eventuale applicazione di sanzioni su richiesta delle parti non è sufficiente – scrive Tuttosport – la sola intenzione da parte dell’indagato. Dipende anche dai capi di imputazione additati dall’accusa. La Juve potrebbe anche essere disposta a patteggiare, insomma, ma solo all’interno di un perimetro di accuse ritenuto accettabile.
In questo caso – come spiega l’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva – l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti avverrebbe subito dopo la notifica di chiusura delle indagini e dunque prima ancora di scoprire gli eventuali atti di deferimento. Una condizione che implica la possibilità che la sanzione possa essere «diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare ulteriori diminuzioni derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti».
Ma come funziona la richiesta? E quali sono i tempi di applicazione? La richiesta va formula al procuratore il quale – qualora ritenga congrua la sanzione indicata, ma anche gli eventuali impegni futuri presi per rimediare – informa direttamente il procuratore generale dello Sport, la cui facoltà è quella di formulare rilievi nei 10 giorni successivi. La proposta viene quindi trasmessa al presidente federale, il quale può formulare le proprie osservazioni.
Completato l’iter, l’accordo diviene definitivo ed entra immediatamente in vigore. Un’eventuale sanzione a carico della Juventus per il secondo filone di indagine potrebbe configurarsi entro la conclusione del campionato in corso, prevista per il 4 giugno.