Il Chievo Verona “alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti… non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione o rateazione del debito”. Lo sottolinea il Tar del Lazio, nella sentenza depositata oggi con cui respinge il ricorso della società veronese, che la Figc ha estromesso dalla serie B per i debiti con il fisco.
Per i giudici amministrativi “non è neppure ravvisabile alcuna disparità di trattamento in relazione all’ammissione del Chievo al precedente campionato”, e la decisione del Collegio di Garanzia “appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali e comunque non irragionevole”.
Il Chievo aveva già depositato ricorso al Consiglio di Stato contro la precedente ordinanza del Tar, che già aveva respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento federale.
In particolare i giudici, premettendo che “il mancato rilascio della Licenza e la conseguente non ammissione al Campionato di serie B è motivato dal mancato versamento dell’IVA dovuta, relativa ai periodi di imposta 2014-2018, per i quali al 28 giugno 2021 la società risultava decaduta dal beneficio della rateazione”, hanno ritenuto che “alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, la società ricorrente non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, ovvero atti provenienti dal soggetto creditore attestanti la regolarizzazione della situazione debitoria, ossia atti idonei a garantire con certezza le menzionate esigenze”.
Non ravvisando, poi, “alcuna disparità di trattamento in relazione all’ammissione del Chievo al precedente campionato”, il Tar ha ritenuto che la decisione del Collegio di garanzia “sulla scorta di quanto osservato e della rilevata contraddittorietà tra le affermazioni della ricorrente in ordine alla simultanea condizione di equilibrio finanziario e di temporanea obiettiva difficoltà, appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali e comunque non irragionevole”.
La conclusione è che “l’atto impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale e che gli argomenti opposti dal Collegio di Garanzia appaiono, per quanto osservato, scevri dai vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di un’adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile”.