Mutui casa per giovani under 36: le tempistiche del Sostegni-bis

Cresce l’attesa per l’approvazione da parte del governo del decreto “Sostegni-bis” con il quale saranno introdotte le agevolazioni sui mutui accesi per l’acquisto della prima casa per…

Draghi Cts

Cresce l’attesa per l’approvazione da parte del governo del decreto “Sostegni-bis” con il quale saranno introdotte le agevolazioni sui mutui accesi per l’acquisto della prima casa per i giovani con meno di 36 anni anche sprovvisti di contratti a tempo indeterminato.

Interventuto nel question time alla Camera nella giornata di mercoledì 5 maggio, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha ufficializzato le voci circolate da martedì sull’allungamento dei tempi di approdo in consiglio dei ministri del decreto “Sostegni-bis”.

Mutui per giovani under 36: slitta l’approvazione del decreto “Sostegni-bis”

«Credo possa essere portato settimana prossima», ha spiegato Giorgetti, mentre la riunione di oggi del consiglio dei ministri dovrebbe limitarsi alle leggi regionali (anche il decreto governance per il Recovery è di là da venire).

Il rallentamento dei tempi di approvazione del provvedimento, contenente anche le agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani fino a 35 anni, sarebbe legato ad un ulteriore revisione del meccanismo degli aiuti a fondo perduto per pmi e partite Iva, altro capitolo importante del decreto “Sostegni-bis”.

Mutui per giovani under 36: come funzionano le agevolazioni

La misura, contenuta nella bozza del decreto “Sostegni bis”, prevede che i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, anche senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato, potranno accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa e ottenere così un prestito dalla banca per un ammontare pari al 100% del prezzo dell’immobile.

L’agevolazione, che sarà attivabile per tutti gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022, è relativa ai finanziamenti concessi ai giovani under 36 e finalizzati all’acquisto della prima casa fino a un massimo da 250 mila euro.

Sono escluse dall’agevolazione i mutui per under 36 finalizzati all’acquisto di abitazioni di prestigio comprese nelle seguenti categorie catastali:

A1 (Abitazioni di tipo signorile);
A8 (Abitazioni in ville);
A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Giovani under 36: dimezzate le spese notarili per l’acquisto della prima casa

La bozza del decreto “Sostegni-bis” prevede inoltre che per i giovani fino a 35 anni di età, le spese notarili legate agli atti per l’acquisto dell’abitazione di proprietà siano dimezzate.

Anche in questo caso l’agevolazione esclude le abitazioni di pregio, ma è efficace per tutte le altre categorie di abitazioni anche in caso di «atti traslativi o costitutivi delle nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione».

Mutui casa per giovani fino a 35 anni: gli sgravi fiscali

La misura contenuta nella bozza del decreto “Sostegni bis” consente inoltre ai giovani fino a 35 anni di non pagare l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in caso di acquisto della prima casa e, nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad Iva, è previsto inoltre un ristoro pari all’Iva pagata.

Le agevolazioni fiscali sono contenute nell’articolo 28 della bozza del decreto “Sostegni-bis” che riportiamo integralmente di seguito.

***

Art. 28

(Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani)

  1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi delle nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stato stipulato sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
  2. Per gli atti di cui al comma 1, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
  3. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazioni di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti dalla dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni.