Nessun cartello per i diritti 2015-18: bocciato il ricorso

Non ci furono violazioni nell’assegnazione dei diritti tv del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015/18: lo afferma la sentenza del Consiglio di Stato che, chiudendo una…

Serie A diritti Tv 2021 2024

Non ci furono violazioni nell’assegnazione dei diritti tv del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015/18: lo afferma la sentenza del Consiglio di Stato che, chiudendo una lunga querelle, ha respinto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’annullamento, deciso dal Tar del Lazio, delle sanzioni imposte dalla stessa Agcm alla Lega Serie A (1,9 milioni di euro), al suo advisor al tempo di quel bando, Infront (9 milioni), e ai broadcaster coinvolti, Mediaset (51,4 milioni) e Sky (4 milioni). Lo riporta l’Ansa.

La vicenda risale al giugno 2014, all’asta in cui Sky aveva presentato l’offerta più alta per i pacchetti A e B, con le otto migliori squadre (esclusa la Roma) rispettivamente per il satellite e il digitale terrestre, mentre Mediaset risultò prima per il pacchetto D con le altre 12 squadre per tutte le piattaforme, condizionando però la sua offerta all’aggiudicazione del pacchetto B.

Al termine di un’assemblea fiume, con i club riuniti per tre giorni di fila, la Lega Serie A assegnò a Sky il pacchetto A e a Mediaset il B e il D. Il Garante aveva ravvisato un’intesa, suggerita da Infront, che causava “l’alterazione del confronto concorrenziale di gara” tra i due operatori della pay tv, a danno di altri soggetti, come Eurosport, che avrebbero avuto interesse a entrare nel mercato.

Il Tar, però, quattro anni fa ha annullato le multe decise dall’Agcm con una sentenza confermata da quella del Consiglio di Stato pubblicata oggi. Per il collegio di giudici amministrativi presieduto da Sergio Santoro, l’attività posta in essere dalla Lega (e da Infront) “lungi dall’essere corriva nei confronti dell’uno o dell’altro dei partecipanti o manipolatrice della graduatoria, fu solo correttiva dell’effetto illecito prodotto”.

Il ruolo di Infront, spiega il Consiglio di Stato, fu “meramente ancillare rispetto ai veri attori della vicenda, ossia la LNPA ed in subordine, una volta abbandonata ogni velleità di contenzioso, i due operatori privati che, più o meno obtorto collo, vi si adeguarono. Fermo restando che ben diversi furono all’inizio ed alla fine i motivi che indussero tali attori, ciascuno per proprio conto, ad adeguarsi alla volontà della LNPA, questa – si legge nella sentenza – non ebbe bisogno d’accordarsi con nessuno, essendo il decisore d’ultima istanza in soggetta materia”.