Il Milan valuterà, al momento di definire le politiche contabili relative al bilancio al 30 giugno 2021, se fare ricorso o meno alla norma inserita nel Decreto Agosto (decreto legge 104/2020) che consente a tutte le società (non solo ai club di calcio) di non imputare a conto economico la quota di ammortamenti relativa all’anno 2020, pur rimanendo essa fiscalmente deducibile sia per l’IRES che per l’IRAP.
E’ quanto emerge dal verbale dell’assemblea degli azionisti del Milan, tenutasi lo scorso 28 ottobre, di cui Calcio e Finanza ha preso visione.
A spiegare la posizione del club ai soci, collegati in video conferenza, è stato il Chief Operating Officer, Roberto Masi, che ha risposto a una domanda di Filippo La Scala per conto dell’Associazione Piccoli Azionisti di AC Milan.
«In questo momento», ha spiegato Masi, «la società non ha ancora deciso che politica di bilancio adottare per l’esercizio 2020/2021 e pertanto la possibilità fornita dal richiamato decreto legge di sospendere del tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti sarà valutata dalla società in corso di esercizio».
Masi ha inoltre precisato che le previsioni contenute nel Decreto Agosto hanno decorrenza a partire dal 15 agosto 2020 e che pertanto le medesime non hanno avuto impatti sul bilancio al 30 giugno 2020.
Come funziona la norma “stoppa ammortamenti”
L’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall’art. 2426 co.1 n.2 del Codice civile, che disciplina l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Di conseguenza, le imprese hanno la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio.
Tali quote non contabilizzate saranno da imputarsi nel conto economico relativo all’esercizio successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di conseguenza il piano di ammortamento originario.
Obblighi contabili
Qualora l’impresa decida di avvalersi della “norma stoppa ammortamenti”, avrà l’obbligo di accantonare in una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non imputata a conto economico. In caso di incapienza degli utili, la riserva è da integrare con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza di queste, con gli utili futuri.
Obblighi informativi di bilancio
La Nota Integrativa dovrà inoltre fornire le seguenti informazioni:
- Dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile con indicazione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sul risultato economico d’esercizio;
- Indicare gli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e i conseguenti effetti.
Trattamento fiscale
Con riferimento all’ambito fiscale, è previsto che la deducibilità degli ammortamenti resta valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Di conseguenza si crea così un disallineamento tra i valori fiscali e civili dei beni che comporterà l’iscrizione di un fondo per imposte differite.