Domicilio, abitazione e residenza: le definizioni nel Dpcm 3 dicembre

Domicilio, abitazione e residenza. Sono queste alcune delle parole chiave indicate nel Dpcm 3 dicembre 2020 per regolare quali spostamenti sul territorio nazionale e regionale, ma…

Domicilio, abitazione e residenza: le definizioni nel Dpcm 3 dicembre

Domicilio, abitazione e residenza. Sono queste alcune delle parole chiave indicate nel Dpcm 3 dicembre 2020 per regolare quali spostamenti sul territorio nazionale e regionale, ma anche all’interno del proprio comune, sono consentiti.

Dopo l’approvazione del nuovo provvedimento del governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in linea generale, è permesso lo spostamento tra regioni gialle, mentre è vietato lo spostamento in entrata e in uscita nelle regioni arancioni e nelle regioni rosse.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è inoltre vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome su tutto il territorio nazionale.

È tuttavia sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Domicilio, abitazione e residenza – Gli spostamenti tra comuni

Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno delle regioni e dei comuni il Dpcm 3 dicembre 2020 prevede che:

  • Nelle regioni gialle è sempre consentito lo spostamento tra comuni con le limitazioni previste dal cosiddetto “coprifuoco”;
  • Nelle regioni arancioni è consentito lo spostamento tra comuni per  1) comprovate esigenze lavorative; 2) compravate esigenze di studio; 3) motivi di salute; 4) situazioni di necessità; 5) svolgere attività (che non siano sospese dal Dpcm) non disponibili nel proprio comune; 6) usufruire di servizi (che non siano sospesi dal Dpcm) non disponibili nel proprio comune.
  • Nelle regioni rosse è vietato ogni tipo di spostamento, compreso quello nel comune, salvo che ci siano 1) comprovate esigenze lavorative; 2) situazioni di necessità; 3motivi di salute. Sono inoltre consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni.

Anche in questo caso è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Domicilio, abitazione e residenza – Le definizioni del Dpcm 3 dicembre

Ma che cosa si intende per domicilio, abitazione o residenza? In molti lo hanno chiesto direttamente al governo, che ha dato una risposta autentica nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web.

Il Dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

  • Residenza
    La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio
    Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione
    Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Ad esempio, due coniugi che vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi), potranno ricongiungersi, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, come definite in precedenza. La risposta del governo nelle FAQ.

Domicilio, abitazione e residenza – Le seconde case

In base al Dpcm 3 dicembre 2020 e alle FAQ pubblicate sul sito del governo, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre).

Il Dpcm 3 dicembre 2020 prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.