Cosa si può e non si può fare nelle zone arancioni

Cosa si può fare nelle zone arancioni – Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a partire dalla giornata di domani – giovedì 5…

Cosa si può fare nelle zone arancioni

Cosa si può fare nelle zone arancioni – Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a partire dalla giornata di domani – giovedì 5 novembre 2020 – e le cui disposizioni rimarranno valide fino al 3 dicembre 2020.

Il nuovo decreto prevede all’articolo 2 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute – si legge nel testo – sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”.

Cosa si può fare nelle zone arancioni – Il testo del decreto

Al comma 4 dell’articolo 2 sono pertanto specificate le misure di contenimento per le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3”, altrimenti definite “zone arancioni”:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.