Ammortamenti, consentita la sospensione nei bilanci 2020

Sospensione ammortamenti 2020 – Possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020 in deroga alle disposizioni del Codice civile per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme…

Multiproprietà tifosi contrari

Sospensione ammortamenti 2020 – Possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020 in deroga alle disposizioni del Codice civile per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme dello stesso (imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs).

Il Dl 104/2020 consente di derogare alle disposizioni che prevedono l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto – scrive il Sole 24 Ore – le imprese possono non contabilizzare fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Sospensione ammortamenti 2020 – Cosa dice la norma

La norma precisa che le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno.

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In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’esercizio 2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento: tuttavia, la deroga potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministero dell’Economia, in base all’ evoluzione della situazione economica da emergenza Covid-19.

La norma prevede inoltre, nel caso di utilizzo della facoltà in questione, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata: in caso di utili di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa, poi, dovrà dare conto delle ragioni della deroga e dell’importo degli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto.

Per esempio, se l’esercizio 2020 si chiude con un utile di 100 e gli ammortamenti non contabilizzati sono 60, la nota integrativa dovrà evidenziare che l’utile, dopo la rilevazione degli stessi, sarebbe stato di 40, importo accantonato nella riserva non disponibile.