Bonus baby sitting e centri estivi: online il servizio per le domande

Bonus baby sitting – Introdotto dal decreto Cura Italia, il bonus baby sitting è stato ampliato e rimodulato dall’articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Con il

bonus baby sitting

Bonus baby sitting – Introdotto dal decreto Cura Italia, il bonus baby sitting è stato ampliato e rimodulato dall’articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Con il messaggio 5 giugno 2020, n. 2350 l’INPS informa che è ora disponibile il servizio online per presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto Rilancio:

  • servizi di baby-sitting (con nuovi importi);
  • iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Bonus baby sitting, chi può richiederlo

Al beneficio può accedere:

  • chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
  • chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).

In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Bonus baby sitting, le modalità di erogazione

Il messaggio specifica, nel dettaglio, la platea dei soggetti ammissibili al beneficio e la relativa misura della prestazione, le modalità di erogazione del bonus di baby-sitting e quelle per il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia, le modalità di compilazione e presentazione della domanda e le incompatibilità tra il beneficio e altre forme di sostegno al reddito.

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Inps