Il bonus di 600 euro per i “collaboratori sportivi” colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza coronavirus sarà esteso anche al mese di aprile. E’ quanto emerge dalla bozza del Decreto con le misure a sostegno dell’economia ancora allo studio del Governo e delle forze della maggioranza.
Secondo quanto emerge dalla bozza del Decreto, il Governo stanzierà altri 150 milioni di euro destinati a Sport e Salute spa per erogare i bonus da 600 euro per i collaboratori sportivi anche per il mese di aprile.
Bonus collaboratori sportivi aprile, informazioni per richiederlo
Potranno beneficiare del bonus da 600 euro anche per il mese di aprile i collaboratori sportivi con collaborazioni già in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In base alla bozza del Decreto, le domande per ottenere il bonus collaboratori sportivi aprile, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Il bonus collaboratori sportivi aprile, secondo quanto indicato nella bozza, si applicherà anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».
Bonus collaboratori sportivi aprile, il testo della bozza del Decreto
Art. 38
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
- Per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020.
- Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
- Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
- Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.
- All’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».