Coronavirus, quale sorte per i contratti sportivi professionistici

Analisi a cura di Mario Michelangelo Paolini, dello Studio Legale Paolini

È un po’ l’interrogativo su cui tanti, fra appassionati e addetti ai lavori, si stanno arrovellando.

Premettendo che la necessità di…

Coronavirus contratti professionistici calcio

Analisi a cura di Mario Michelangelo Paolini, dello Studio Legale Paolini

È un po’ l’interrogativo su cui tanti, fra appassionati e addetti ai lavori, si stanno arrovellando.

Premettendo che la necessità di tutelare la salute pubblica non può che essere preminente in ogni tipo di ragionamento che implichi la eventuale ripresa delle competizioni sportive, è altrettanto innegabile che la paventata possibilità di prorogare – ove tutte le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie fossero garantite – la durata della corrente stagione sportiva oltre il 30 giugno 2020 porta con sé una serie di conseguenze giuridiche di non poco conto.

In particolare, bisognerebbe disciplinare la sorte di tutti quei contratti:

  • di prestazione sportiva professionistica attualmente in essere fra società e giocatori, ma aventi scadenza fissata al 30.06.2020 (c.d. contratti in scadenza);
  • di trasferimento del diritto alle prestazioni sportive professionistiche dei giocatori già perfezionatisi fra due società sportive, ma aventi efficacia a decorrere dal 01.07.2020 (c.d. nuovi contratti);

Ebbene, nella giornata di ieri il legale della FIFA, Emilio Garcia Silvero, avrebbe dichiarato alla BBC che sarebbe impossibile prorogare i contratti dei calciatori oltre la loro naturale scadenza del 30.06.2020 e che, di contro, il calciomercato non aprirà il 01.07.2020.

Lo scenario che verrebbe ad aprirsi sarebbe quantomeno grottesco, in quanto – se così fosse – i giocatori potrebbero liberarsi dalle proprie società di appartenenza, ma non potrebbero firmare per altri club, poiché, appunto, la finestra di mercato non si aprirà il 1° luglio.

Stessa cosa per i prestiti: in teoria a fine giugno i giocatori trasferitisi a titolo temporaneo dovrebbero fare ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrebbero essere iscritti alla lista della relativa competizione nazionale e/o internazionale sino all’apertura effettiva del mercato.

Con la paradossale conseguenza che molte squadre si troverebbero costrette a terminare la stagione 2019/2020 senza alcuni dei giocatori facenti parte della rosa dei 25 iscritta nella lista della rispettiva competizione, nazionale od internazionale.

È chiaro, dunque, che il buon senso dovrebbe orientare le scelte dei vertici del mondo pallonaro verso una soluzione più elastica, che consenta la proroga della scadenza dei contratti oltre il 30.06.2020, per permettere di terminare la stagione sportiva preservando l’integrità delle competizioni, oltre che gli investimenti sportivi delle società (che sopportano ingenti costi in termini di stipendio lordo per avvalersi delle prestazioni di calciatori, anche in prestito, e che quindi hanno tutto l’interesse ad ammortizzare la spesa spalmandola su tutta la stagione sportiva corrente, quale che sia il suo effettivo termine).

Ma anche volendo ragionare in termini prettamente giuridici, la soluzione non potrebbe essere dissimile.

Di fatti, e premesso che, come regola generale, i contratti di lavoro fra privati (nel caso di specie, fra società sportive e calciatori tesserati), debbono essere regolati dall’autonomia contrattuale delle parti, nel rispetto della legge nazionale e dei contratti collettivi di categoria, la stessa FIFA offre uno spunto interpretativo nel suo Regulation on the Status and Transfer of the Players (RSTP, Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Giocatori, vincolante per tutte le società sportive affiliate)

All’art. 18, co. 2 del RSTP, infatti, viene stabilito che “La durata minima di un contratto va dalla data d’inizio della sua efficacia sino al termine della stagione sportiva […]”.

Lo stesso RSTP specifica – nella sezione “definizioni” – come per “stagione sportiva” s’intende “Il periodo intercorrente fra il primo incontro ufficiale della relativa competizione nazionale e l’ultimo incontro ufficiale della relativa competizione nazionale” .

Ebbene, interpretando la normativa riportata secondo la c.d. voluntas legis, è chiaro come l’intenzione del legislatore sportivo fosse quella di ancorare la durata dell’efficacia dei contratti sportivi alla durata della stagione sportiva – che altro non è che il lasso temporale entro il quale la prestazione sportiva che s’acquisisce contrattualmente può essere esplicata in favore della società da parte del giocatore professionista.

Naturale conseguenza di questa impostazione interpretativa sarebbe quella di ritenere automatico lo spostamento in avanti della naturale scadenza dei contratti sportivi, di pari passo con lo spostamento in avanti del termine della stagione sportiva di riferimento.

Tuttavia, il problema sorge in considerazione del fatto che le leghe nazionali, nello stilare lo schema tipo di contratto di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive professionistica dei calciatori, per esigenze di certezza hanno calendarizzato il termine della stagione sportiva al 30 giugno di ogni anno.

Pertanto, rebus sic stantibus, l’efficacia dei contratti in scadenza nel 2020 termineranno – formalmente – il 30.06.2020, anche se la stagione sportiva dovesse continuare oltre.

Per i motivi sopradetti, tale ipotesi non è affatto auspicabile, tanto che la stessa FIFA si è premurata di diffondere alcune Linee Guida nell’interpretazione del proprio RSTP nel determinare lo status contrattuale dei giocatori professionistici, proprio nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 18, co. 2 , nonché in considerazione della necessità di garantire l’integrità delle competizioni sportive, consentendo alle squadre di terminare la stagione sportiva con la stessa rosa con cui l’hanno cominciata.

Fermi i ragionamenti di cui sopra, dunque, la FIFA propone che:

  1. Qualora la scadenza di un contratto di prestazione sportiva professionistica di un atleta sia fissata all’originario termine della stagione sportiva (i.e. 30.06.2020), la sua efficacia venga prorogata sino al nuovo ed effettivo termine della stagione sportiva stessa;
  2. Qualora un contratto di acquisto del diritto alla prestazione sportiva professionistica di un atleta sia destinato ad acquisire efficacia a partire dall’originaria data di inizio della nuova stagione sportiva (i.e. 01.07.2020), l’acquisto di tale efficacia venga posticipata sino alla nuova ed effettiva data d’inizio della nuova stagione sportiva;
  3. Ferme le raccomandate modifiche alla data di scadenza e di efficacia dei suddetti contratti, qualsiasi pagamento dovuto a fronte del trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che abbiano efficacia a partire dalla data di inizio della nuova stagione sportiva (i.e. 01.07.2020), vengano posticipati sino all’effettiva data di inizio della stessa.

Spetterebbe, dunque, alle deputate istituzioni sportive nazionali assumere le opportune determinazioni in recepimento delle riportate raccomandazioni.

Tale soluzione, d’altra parte, implicherebbe lo spostamento in avanti di tutta una serie di adempimenti bancari prodromici alla regolare iscrizione della società alla stagione sportiva successiva (ad esempio, la presentazione della fidejussione a garanzia del pagamento della quota d’iscrizione al campionato), adempimenti societari e relativi al rispetto del Fair Play Finanziario (la presentazione del bilancio consuntivo), nonché – ovviamente – della data d’inizio della finestra di calciomercato estivo.

Discorso altrettanto ampio, sul quale, per il momento, non è ancora consentito soffermarsi troppo. Con la speranza che la regressione dell’epidemia possa permetterci di tornare a preoccuparci di simili questioni minori.