Il Governo vara la pace fiscale anche per le Asd e le Ssd iscritte al Coni

Pace fiscale sportiva – «Vedo che è passata sotto silenzio invece la pace fiscale sportiva. Un provvedimento che aiuterà quegli animatori che mettono tanta passione nello sport. Con un tetto di…

Giancarlo Giorgetti

Pace fiscale sportiva – «Vedo che è passata sotto silenzio invece la pace fiscale sportiva. Un provvedimento che aiuterà quegli animatori che mettono tanta passione nello sport. Con un tetto di 30mila euro». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Ma che cosa è la pace fiscale sportiva? Il Sole 24 Ore, nell’inserto Norme e Tributi, ha provato a illustrare le misure per le società sportive dilettantistiche contenute nel collegato fiscale alla legge di bilancio.

Come per gli altri contribuenti, si legge sul Sole, alle Ssd e Asd iscritte al Coni è stata concessa la possibilità di presentare per gli anni di imposta 2013-2016 ancora accertabili e non oggetto di accertamento o contenzioso una «dichiarazione integrativa speciale» per correggere errori o riparare a omissioni, integrando gli imponibili dichiarati di non oltre il 30% e nel limite di 100mila euro annui, e pagando la maggiore Iva dovuta secondo l’aliquota ordinaria (o media) e le altre imposte secondo l’ aliquota del 20%, senza sanzioni e interessi.

Per gli anni di imposta ancora accertabili e non oggetto di controllo (2013 – 2016), le Ssd e le Asd iscritte al Coni avranno la possibilità di presentare, per ciascun anno, entro il 31 luglio 2019, una dichiarazione integrativa speciale per integrare gli imponibili ai fini delle imposte dirette, ritenute, contributi previdenziali, Irap e Iva, già a suo tempo dichiarati e correggere errori e omissioni.

L’ integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro annui e non oltre il 30% di quanto dichiarato. In caso di dichiarazione senza debito di imposte a causa di perdite, l’integrazione è ammessa sino a 30mila euro.

In relazione al maggior imponibile dichiarato con l’ integrativa speciale, per ciascun periodo d’ imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando un’ aliquota: del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e di Irap; del 20% ai fini delle maggiori ritenute; un’ aliquota media ai fini Iva (ove non sia possibile determinare l’ aliquota media, l’ imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’ aliquota ordinaria).

L’ integrativa non può essere presentata dalle Ssd e Asd che non hanno presentato le dichiarazioni anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.

Inoltre, l’integrativa non può essere presentata nel caso in cui nei confronti delle Ssd e Asd siano iniziati accessi o le stesse abbiano notizia di accertamenti intrapresi nei loro confronti.

Per accedere a questa definizione sarà necessario inviare una dichiarazione speciale e pagare spontaneamente, in un’ unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, l’ importo delle imposte sostitutive determinate secondo le modalità indicate, esclusa la compensazione. In caso di mancato pagamento delle imposte sostitutive, alle prescritte scadenze, l’ invio della dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute secondo gli imponibili integrati.

In presenza di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, notificati e per i quali, alla data del 24 ottobre 2018, non sono ancora scaduti i termini di proposizione del ricorso, le Asd e le Ssd potranno regolarizzare la propria posizione con il versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate – fatta eccezione per l’ Iva dovuta per intero – ed al 5% delle sanzioni comminate e degli interessi.

Infine, le Ssd e le Asd potranno procedere alla definizione agevolata dei contenziosi pendenti.

La definizione degli avvisi di accertamento ancora impugnabili, così come la definizione agevolata delle liti pendenti, è tuttavia preclusa e, dunque, non ammessa qualora l’ammontare di ciascuna imposta accertata o in contestazione sia superiore a 30mila euro.