“Con grave violazione di legge che sara’ perseguita in ogni sede e’ stata pubblicata quest’oggi sul Corriere della Sera una mia recentissima conversazione telefonica intercorsa con Adriano Galliani che assisto quale difensore. Si tratta della pubblicazione della conversazione di un difensore, vietata per legge, che non mi risulta ancora nella disponibilita’ delle parti e per cui comunque vige l’obbligo di distruzione o quantomeno non pubblicazione”. Lo dichiara l’avvocato Niccolo’ Ghedini in una nota a proposito dell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte irregolarita’ nell’assegnazione dei diritti tv per il calcio relativi al triennio 2015-2018.
“Vi e’ fra l’altro – prosegue la nota di Ghedini – una assoluta invenzione ove si prospetta che la telefonata sarebbe avvenuta prima delle audizioni all’Antitrust, che invece per quanto attiene RTI vi erano gia’ ampiamente state. Come e’ facile intuire si trattava soltanto di conoscere chi fossero i colleghi che seguivano la Lega calcio per ottenere da loro ulteriore documentazione utile anche per il procedimento penale per cui in data 28 settembre vi era stato da parte mia un accesso presso la Procura della Repubblica di Milano, ampiamente riportato dalla stampa”.
“Fra l’altro – conclude l’avvocato – non vi fu necessita’ alcuna poi di contattare quei colleghi avendo reperito direttamente tutti i documenti. Che vi possa essere una coincidenza di posizioni di fronte all’antitrust fra tutti i soggetti chiamati a rispondere in concorso e’ talmente ovvio ed evidente che non merita commento alcuno. Sara’ comunque investita l’autorita’ giudiziaria per far luce su questo gravissimo episodio che incide pesantemente sulle liberta’ e sui diritti costituzionali della difesa”.
UPDATE 16/10/2015.
Il Corriere della sera, pubblicando le parole del comunicato di Ghedini, ha effettuato due precisazioni su quanto dichiarato dall’avvocato.
Riportiamo le parole del giornale: “Ghedini lamenta l’intercettazione di un difensore «vietata per legge, che non mi risulta ancora nella disponibilità delle parti (invece lo è, ndr.), e per cui comunque vige l’obbligo di distruzione o quantomeno non pubblicazione»; e l’«assoluta invenzione che la telefonata sia avvenuta prima delle audizioni Antitrust, che invece per quanto attiene Rti c’erano già state»: in realtà l’articolo collocava l’intercettazione non prima dell’audizione di Rti ma, come indicato negli atti, «prima dell’audizione programmata per l’1 ottobre dei referenti della società advisor», cioè di Infront.