Associazioni sportive dilettantistiche, il rendiconto serve per le agevolazioni

Per la la qualifica di “enti non commerciali”, le scritture contabili delle associazioni sportive dilettantistiche hanno rilevanza probatoria.

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(Foto: Zucchi Insidefoto)

Alle associazioni sportive dilettantistiche serve una rendicontazione economica da portare di fronte alla Commissione tributaria per scansare ogni dubbio sulla reale natura non lucrativa della società e quindi accedere alla qualifica di “enti non commerciali”, con la relativa applicazione del regime fiscale agevolato. La precisazione normativa arriva da una sentenza della Commissione provinciale di Firenze, che ha controllato un’associazione e l’ha esclusa dal novero di quelle non lucrative, chiedendone quindi l’inserimento tra i soggetti all’imposta del reddito delle società (con le relative ricadute per Iras, Irap e Iva), oltre che rivendicando le trattenute mai effettuate ai fini fiscali sui compensi erogati ad atleti ed equiparati, con le relative sanzioni.

Rilevanza probatoria del rendiconto economico

Al di là dei tecnicismi, i giudici di merito hanno sottolineato come sia importante – dal punto di vista probatorio – il rendiconto della società, o comunque una documentazione dalla quale sia possibile appurare se l’organizzazione e la gestione dell’associazione sono effettivamente improntati a criteri di natura “non commerciale” e verificare il rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Da parte dell’associazione è stato fatto ricorso. Lo statuto e le modalità di svolgimento dell’attività all’interno della società erano ritenute sufficienti per accedere alle agevolazioni, indipendentemente dalla mancata redazione e quindi esibizione di fronte ai giudici del rendiconto economico-finanziario.

Ma per i giudici queste obiezioni non sono state valide. Anzi, oltre a rilevare (anche attraverso questionari) che il fine non lucrativo non era rispettato, la Commissione ha specificato come senza la presentazione di adeguata documentazione fosse impossibile verificare le condizioni previste dalla normativa per accedere al regime agevolato. In particolare:

  1. mancata dimostrazione della partecipazione alla vita e alla gestione dell’associazione da parte dei soci
  2. mancata dimostrazione della validità delle assemblee, del numero legale dei presenti, dell’effettiva partecipazione alle stesse
  3. mancata istituzione di scritture sociali (libro del Consiglio direttivo, libro soci) in violazione delle previsioni statutarie
  4. mancata redazione del rendiconto (violazione dell’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie da parte del Consiglio direttivo e in base a quanto previsto anche all’articolo 148, comma 8, del Tuir)
  5. mancata possibilità di riscontro dell’assenza del fine di lucro
  6. mancata possibilità di riscontro del divieto di distribuzione di utili
  7. mancata possibilità di riscontro dell’entità delle entrate derivanti dalle quote associative e/o dai corrispettivi specifici eventualmente versati dagli associati per usufruire dei corsi e della destinazione degli stessi agli scopi sociali
  8. mancata possibilità di riscontro della correttezza dell’erogazione dei compensi agli istruttori.

Impossibile verificare la destinazione degli utili

I giudici si sono soffermati sul fatto che, per quanto lo statuto prevedesse espressamente l’assenza del fine di lucro dell’associazione, non era stato possibile verificare se l’organizzazione e la gestione dell’associazione fossero effettivamente di natura prettamente non commerciale e non era stato neppure possibile verificare il rispetto del divieto di distribuzione di utili perché non era stato predisposto il rendiconto economico.

Quali documenti redarre

Le associazioni sportive, dunque, pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque predisporre una serie di documenti da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell’attività. La decisione della Commissione indica proprio il rendiconto economico finanziario come uno strumento “di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio prodottisi nel corso degli anni ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite”. Senza un controllo della contabilità e del rendiconto, i giudici non hanno ritenuto valide le prove avanzate da parte dell’associazione sulla correttezza della gestione e sul reinvestimento dell’eventuale avanzo finanziario nell’attività sociale. E visto che l’onere probatorio è in questo caso a carica dell’associazione, senza i documenti ha perso le sue agevolazioni.