Salernitana esclusa? Cosa succede al campionato

I trustee che gestiscono la Salernitana hanno fatto sapere che nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile”. Per questo motivo, i curatori hanno informato la Federcalcio, invitando…

Serie A classifica Salernitana

I trustee che gestiscono la Salernitana hanno fatto sapere che nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile”. Per questo motivo, i curatori hanno informato la Federcalcio, invitando allo stesso tempo i disponenti e la FIGC «a valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita con l’obiettivo di permettere all’Us Salernitana 1919 la conclusione del campionato in corso».

Al momento dell’approvazione del trust, il presidente federale Gabriele Gravina aveva fatto intendere di non essere disposto a scendere a patti, sottolineando che in caso di mancata cessione entro il 31 dicembre la Salernitana sarebbe stata esclusa dalla Serie A. Nei prossimi giorni si capirà l’orientamento della FIGC – il 21 dicembre si tiene il Consiglio Federale –, ma se la società dovesse essere esclusa dal campionato, cosa succederebbe alla classifica?

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Serie A classifica Salernitana – L’art. 53 delle NOIF

Ce lo spiega l’articolo 53 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), che parla di “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato”. Questo il testo integrale della norma:

  1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
  2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.
  3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa (questo comma è stato modificato nel 2019, in precedenza c’era distinzione tra il ritiro nel girone di andata o di ritorno, ndr).
  4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
  5. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.
  6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
  7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
  8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
  9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
  10. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

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Dunque, in caso di esclusione della Salernitana dal campionato, le gare disputate dai campani con le altre squadre sarebbero considerate nulle e la classifica sarebbe riscritta di conseguenza, eliminando i punti conquistati dalle squadre che hanno vinto il loro scontro con i granata.