Non è stato “dimostrato il patto corruttivo” contestato ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio a cui il Tribunale del Riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari disposta a luglio nell’indagine della Procura di Milano sull’ urbanistica.
“Non si comprende – si legge nelle motivazioni – sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell’attività di libero professionista”. A diverse conclusioni potrebbe giungersi” se “fosse stato dimostrato il patto corruttivo, ma ciò non è avvenuto”.
“Sarebbe sufficiente, per il Gip, l’esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo” e questa “semplificazione argomentativa è svilente”, si legge ancora. I giudici parlano di “un quadro fattuale confuso” nelle indagini dei pm e non hanno riconosciuto a carico di Scandurra gravi indizi di colpevolezza.
I giudici Pendino-Ghezzi-Papagno hanno ritenuto che non ci siano agli atti indizi gravi, precisi e concordanti di colpevolezza di Scandurra sulla corruzione contestata. E che non c’è prova, in pratica, che gli incarichi che riceveva come architetto dalle imprese, tra cui la Coima di Manfredi Catella, fossero legati (manca il cosiddetto “rapporto sinallagmatico”) al suo ruolo di componente della Commissione paesaggio e ai pareri favorevoli ai progetti immobiliari al centro dell’indagine.
Il gip Mattia Fiorentini, sulla scorta delle indagini dei pm, ha portato avanti un “ragionamento congetturale (incarico professionale/remunerazione/corruzione)” e ha ritenuto così “automaticamente configurata l’esistenza del patto” corruttivo tra l’imprenditore Andrea Bezziccheri di Bluestone e l’allora componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra. Per il gip, quindi, “il rapporto economico diviene automaticamente prova del dovere di astensione e la sua violazione diventa prova dell’accordo corruttivo”.
Per il Riesame, però, “le argomentazioni” del gip “non convincono”. Mancano gli “elementi essenziali” della corruzione.
Non risulta “adeguatamente indagata la genesi del patto corruttivo”. Al più, scrive il Riesame, in questo caso “in difetto della prova” sarebbe “piuttosto ipotizzabile l’applicazione della fattispecie di abuso di ufficio”, reato di recente abrogato.