Il mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura alla presidenza della FIGC rappresenta una violazione delle norme federali. Ma da qui al commissariamento della Federcalcio il passaggio non è automatico. È questo uno degli elementi principali che emerge dai quattro pareri richiesti dal Coni agli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti, documenti visionati dall’ANSA in vista della riunione della Giunta chiamata a esaminare il caso.
Sul primo punto le conclusioni sono sostanzialmente unanimi: il tesseramento rappresentava un requisito essenziale per la candidatura e la successiva elezione alla guida della FIGC e Malagò non ne era in possesso. I quattro giuristi si schierano quindi sulla stessa linea della Procura Generale dello Sport, respingendo l’interpretazione della Procura federale secondo cui «essere in regola con il tesseramento» non avrebbe necessariamente significato «essere tesserato».
Per Coccia si tratta di un «requisito soggettivo di candidabilità e conseguente eleggibilità», mentre secondo Angeletti sul punto «non vi può essere dubbio». Ancora più netto Scoca: «L’elezione del non tesserato è invalida». Il passaggio decisivo riguarda però le conseguenze. Nei pareri non viene indicato il commissariamento della FIGC come effetto diretto e inevitabile dell’irregolarità. Medugno rimette agli organi del Coni «valutazioni doverose», ma sottolinea l’esistenza di «margini di discrezionalità delibativa» nella valutazione della gravità delle violazioni.
L’articolo 7 dello Statuto del Coni consente infatti il commissariamento in presenza di «gravi violazioni dell’ordinamento sportivo». Sarà quindi necessario stabilire se quanto accaduto abbia raggiunto una soglia tale da compromettere in maniera significativa la regolarità e il corretto funzionamento della Federazione. Per Medugno si dovrà valutare se siano emerse semplici «omissioni, negligenze o imperizie» oppure comportamenti capaci di integrare una «grave violazione» dello Statuto e dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo. Una valutazione che, sottolinea il giurista, dovrà essere di natura «strettamente tecnico-giuridica e giammai politica».
Nel dossier trova spazio anche la gestione successiva della vicenda. Angeletti richiama il tema della mancata impugnazione della candidatura nei termini previsti, mentre Medugno sottolinea come i ricorsi presentati dall’avvocato Renato Miele, pur dichiarati inammissibili, contenessero «puntuale segnalazione di un vizio radicale». Secondo il parere, la Procura federale non avrebbe assunto iniziative impugnatorie e la FIGC avrebbe lasciato inevase le richieste di accesso agli atti.
Il commissariamento compare esplicitamente soltanto in forma eventuale: «Toccherà alla Giunta Nazionale formulare l’eventuale proposta di commissariamento e al Consiglio Nazionale decidere se deliberare in conformità ad essa». La violazione sul tesseramento viene quindi considerata sostanzialmente accertata, mentre resta aperto il nodo centrale: se sia abbastanza grave da giustificare il commissariamento della FIGC.